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114408
IDG771000167
77.10.00167 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de rosa luigi
procedure esattoriali presso terzi con particolare riguardo ad enti committenti di appalti
art. 75 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
Rass. mens. imp. dr., an. 25 (1976), fasc. 2, pag. 110-112
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d21820; d21821; d433; d12102
l' a. osserva che il principio secondo cui l' azione del creditore puo' estendersi anche ai beni del debitore che siano nella disponibilita' di terzi si applica anche alle obbligazioni tributarie che, essendo in rapporto ad un interesse pubblico, appaiono rispetto alle altre suscettibili di maggiore tutela: alle azioni volte al recupero di crediti tributari si applicano pertanto particolari norme oltre a quelle civilistiche. al procedimento di espropriazione forzata presso terzi si applicano le regole del codice di procedura civile e, una volta dichiarata l' appartenenza del bene al debitore, la vendita ha luogo secondo le norme del decreto n. 602 del 1973 sulla riscossione. circa l' ipotesi di appalti di opere pubbliche per i quali non siano ancora definitivamente fissate le somme dovute dall' ente committente all' appaltatore, debitore d' imposta (per cui l' ente in sede di espropriazione ne dichiara in genere l' impignorabilita') l' a. ricorda che secondo la cassazione e' valido il pignoramento delle somme risultate a credito dell' appaltatore ad avvenuto collaudo.
art. 2910 c.c. art. 45 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 art. 75 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 art. 351 l. 30 marzo 1865 n. 2248 cass. sez. iii 15 febbraio 1972 n. 398
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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