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| IDG771000170 | |
| 77.10.00170 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| linguiti gaetano
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| omessa istanza per fissazione di udienza ed estinzione del processo:
fattispecie di antisocialita' giuridica
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| artt. 43 e 44 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
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| Rass. mens. imp. dr., an. 25 (1976), fasc. 3, pag. 161-182
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d2171; d02320; d01141; d2175; d305014; d160; d51114; d200
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| l' a. ricorda che una norma di diritto transitorio del nuovo sistema
del contenzioso tributario trasferisce al contribuente l' onere,
prima incombente all' ufficio finanziario, di chiedere la fissazione
di udienza con istanza diretta alla commissione competente e
presentata al competente ufficio finanziario; in difetto di tale
istanza il processo e' dichiarato estinto con ordinanza del
presidente, dalla data della cui notificazione decorrono o riprendono
a decorrere i termini di decadenza e di prescrizione. sotto il
profilo processuale l' a. esamina caratteristiche e funzioni dell'
ordinanza, rilevandone l' incidenza sul procedimento e non sul
merito, l' efficacia immediata, il carattere provvisorio e, con
particolare riguardo all' ordinanza in questione, il fatto che e'
sempre impugnabile per difetto proprio ed ammette la rinnovazione del
procedimento per riassunzione davanti allo stesso giudice. esaminando
la questione sotto il profilo civile ed amministrativo, l' a.
sostiene che nella specie il legislatore ha mal disciplinato il
comportamento del soggetto attivo del rapporto obbligatorio d'
imposta al fine di non aggravare la posizione del contribuente
debitore e ritiene che l' inerzia dell' ufficio e la conseguente
estinzione del processo possano essere causa di responsabilita' della
pubblica amministrazione secondo l' art. 2043 del codice civile. non
esclude la sussistenza del reato di omissione, rifiuto o ritardo di
atti d' ufficio quando dalla mancata o tardiva trasmissione degli
atti derivi una lesione degli interessi legittimi dei contribuenti.
rileva infine profili di incostituzionalita' nel trattamento
differenziato delle parti nel processo tributario, nella violazione
del diritto di difesa e nel fatto che in materia il governo si e'
scostato dal criterio di semplificazione fissato nella legge delega.
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| art. 134 c.p.c.
art. 2043 c.c.
art. 328 c.p.
art. 3 cost.
art. 24 cost.
art. 76 cost.
art. 10 l. 9 ottobre 1971 n. 825
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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