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114411
IDG771000170
77.10.00170 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
linguiti gaetano
omessa istanza per fissazione di udienza ed estinzione del processo: fattispecie di antisocialita' giuridica
artt. 43 e 44 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
Rass. mens. imp. dr., an. 25 (1976), fasc. 3, pag. 161-182
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d2171; d02320; d01141; d2175; d305014; d160; d51114; d200
l' a. ricorda che una norma di diritto transitorio del nuovo sistema del contenzioso tributario trasferisce al contribuente l' onere, prima incombente all' ufficio finanziario, di chiedere la fissazione di udienza con istanza diretta alla commissione competente e presentata al competente ufficio finanziario; in difetto di tale istanza il processo e' dichiarato estinto con ordinanza del presidente, dalla data della cui notificazione decorrono o riprendono a decorrere i termini di decadenza e di prescrizione. sotto il profilo processuale l' a. esamina caratteristiche e funzioni dell' ordinanza, rilevandone l' incidenza sul procedimento e non sul merito, l' efficacia immediata, il carattere provvisorio e, con particolare riguardo all' ordinanza in questione, il fatto che e' sempre impugnabile per difetto proprio ed ammette la rinnovazione del procedimento per riassunzione davanti allo stesso giudice. esaminando la questione sotto il profilo civile ed amministrativo, l' a. sostiene che nella specie il legislatore ha mal disciplinato il comportamento del soggetto attivo del rapporto obbligatorio d' imposta al fine di non aggravare la posizione del contribuente debitore e ritiene che l' inerzia dell' ufficio e la conseguente estinzione del processo possano essere causa di responsabilita' della pubblica amministrazione secondo l' art. 2043 del codice civile. non esclude la sussistenza del reato di omissione, rifiuto o ritardo di atti d' ufficio quando dalla mancata o tardiva trasmissione degli atti derivi una lesione degli interessi legittimi dei contribuenti. rileva infine profili di incostituzionalita' nel trattamento differenziato delle parti nel processo tributario, nella violazione del diritto di difesa e nel fatto che in materia il governo si e' scostato dal criterio di semplificazione fissato nella legge delega.
art. 134 c.p.c. art. 2043 c.c. art. 328 c.p. art. 3 cost. art. 24 cost. art. 76 cost. art. 10 l. 9 ottobre 1971 n. 825
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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