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| IDG771000177 | |
| 77.10.00177 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| piccatti piero
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| sugli adempimenti del curatore fallimentare di cui all' art. 10
d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
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| Imp. dir. er., an. 19 (1976), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 52-57
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d313; d31352; d220; d221
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| l' a. ricorda la giurisprudenza secondo la quale il curatore non e'
obbligato ad operare la ritenuta di r.m. cat. c2 e quella d' acconto
sull' imposta complementare, e la dottrina conforme che richiama il
principio secondo il quale il curatore svolge una funzione
pubblicistica e non puo' quindi essere considerato sostutito dell'
imprenditore fallito. molte sono tuttavia le argomentazioni
contrarie, mentre la legislazione e' lacunosa e di difficile
interpretazione. l' a. ricorda la diversa disciplina data alla
liquidazione delle societa' e enti soggetti a irpeg e delle
associazioni di cui all' art. 5 d.p.r. n. 597 del 1973 a seconda che
si tratti di liquidazione volontaria o giudiziale. da tale normativa
secondo l' a. risulta che il legislatore ha affermato la
soggettivita' del fallimento e della liquidazione coatta
amministrativa. relativamente alla chiusura del fallimento il
curatore e il commissario, avuta l' approvazione del rendiconto
finale e la liquidazione del compenso e delle spese, potranno
predisporre la dichiarazione ex art. 10 d.p.r. n. 600 del 1973, e,
ove risulti materia imponibile, provvedere per la liquidazione dell'
imposta il cui importo successivamente collocheranno nel piano di
riparto finale. quando questo sia approvato si avra' il pagamento dei
creditori, compresa l' imposta, nel termine di quattro mesi non dal
decreto di chiusura, ma dalla data di approvazione del rendiconto.
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| artt. 2-5 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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