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114418
IDG771000177
77.10.00177 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
piccatti piero
sugli adempimenti del curatore fallimentare di cui all' art. 10 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
Imp. dir. er., an. 19 (1976), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 52-57
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d313; d31352; d220; d221
l' a. ricorda la giurisprudenza secondo la quale il curatore non e' obbligato ad operare la ritenuta di r.m. cat. c2 e quella d' acconto sull' imposta complementare, e la dottrina conforme che richiama il principio secondo il quale il curatore svolge una funzione pubblicistica e non puo' quindi essere considerato sostutito dell' imprenditore fallito. molte sono tuttavia le argomentazioni contrarie, mentre la legislazione e' lacunosa e di difficile interpretazione. l' a. ricorda la diversa disciplina data alla liquidazione delle societa' e enti soggetti a irpeg e delle associazioni di cui all' art. 5 d.p.r. n. 597 del 1973 a seconda che si tratti di liquidazione volontaria o giudiziale. da tale normativa secondo l' a. risulta che il legislatore ha affermato la soggettivita' del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa. relativamente alla chiusura del fallimento il curatore e il commissario, avuta l' approvazione del rendiconto finale e la liquidazione del compenso e delle spese, potranno predisporre la dichiarazione ex art. 10 d.p.r. n. 600 del 1973, e, ove risulti materia imponibile, provvedere per la liquidazione dell' imposta il cui importo successivamente collocheranno nel piano di riparto finale. quando questo sia approvato si avra' il pagamento dei creditori, compresa l' imposta, nel termine di quattro mesi non dal decreto di chiusura, ma dalla data di approvazione del rendiconto.
artt. 2-5 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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