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114422
IDG771000181
77.10.00181 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. i civ. 17 marzo 1976, n. 983
Imp. dir. er., an. 19 (1976), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 94
d216
l' a., che condivide la decisione, nota che la massima e' valida per la riduzione dell' irpeg nei confronti degli enti il cui fine e' equiparato per legge ai fini di beneficienza o di istruzione. secondo l' attuale disciplina un ente di assistenza o di istruzione, con sede legale nel territorio dello stato, e' soggetto all' irpeg quale ente non commerciale, anche se non esercita in via occasionale un' attivita' commerciale, bastando il possesso di redditi di natura fondiaria. agli effetti dell' iva, invece, vi e' soggetto solo se esercita un' attivita' commerciale o agricola, salvo che gestisca una scuola o un istituto di istruzione riconosciuto con o senza collegio nel qual caso la prestazione e' esente. ne deriva, per quest' ultima attivita' di carattere squisitamente commerciale, che mentre per l' irpeg l' agevolazione consiste in una riduzione dell' imposta, per l' iva invece consiste in un' esenzione.
art. 29 l. 27 maggio 1929 n. 810
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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