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114428
IDG771000188
77.10.00188 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a comm. centr. sez. ii 5 marzo 1976, n. 3480
Imp. dir. er., an. 19 (1976), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 139
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d217; d2170; d2174
mentre l' a. conviene sulla seconda massima, dissente circa la prima. infatti la suprema corte ha sempre cassato le decisioni della commissione centrale quando hanno deciso in conformita' alla decisione in rassegna. e d' altronde nel sistema del nuovo contenzioso tributario sia la commissione centrale che le corti d' appello sono giudici straordinari dell' impugnazione con uguale competenza e se per l' impugnazione avanti a queste ultime deve trovare puntuale applicazione l' art. 342 c.p.c., e' evidente che l' obbligo della specificazione dei motivi ex citato art. 342 deve trovare applicazione anche in sede di impugnazione alla commissione centrale.
art. 25 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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