Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


114434
IDG770800071
77.08.00071 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
favalli mario
i limiti di incostituzionalita' dell' appello incidentale del pubblico ministero
Giur. cost., an. 16 (1971), pag. 2837-2865
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d02307; d60301; d6343
l' a., richiamando la decisione della corte costituzionale n. 177 del 1971, che ha dichiarato l' incostituzionalita' dell' art. 515, comma 4, del codice di procedura penale per contrasto con gli artt. 3, 24 e 112 della costituzione, svolge un ampia disamina sui limiti di incostituzionalita' dell' appello incidentale del pubblico ministero, procedendo ad un' analisi critica delle vie percorse dalla corte costituzionale per dichiararne l' illegittimita', pur condividendo le conclusioni della corte stessa. l' a. parte dall' osservazione che alcuni punti essenziali contenuti nella citata decisione sono discutibili, e per primo l' individuazione dell' illegittimita' in una pretesa violazione dell' art. 112 della costituzione, in quanto non appare possibile inquadrare l' impugnazione del pubblico ministero tra gli atti di esercizio di azione penale, trattandosi invece di atto di esercizio di un potere discrezionale. dopo aver ricercato conferma alla critica svolta attraverso dati dell' ordinamento positivo, l' a. si sofferma sulla affermazione della corte, secondo cui l' impugnazione del pubblico ministero costituirebbe un "atto dovuto", proposizione questa che ritiene inaccettabile in quanto l' interesse ad impugnare e' soggetto a precisi limiti. l' a. fa quindi un' analisi dell' asserita contraddittorieta' di comportamento del pubblico ministero appellante in via incidentale, ed osserva come la decisione della corte abbia rilevato profili di illegittimita' anche nella disparita' di trattamento nell' esercizio del diritto di difesa, ravvisando l' incostituzionalita' dell' appello incidentale per turbamento del contraddittorio, e per l' inibizione del gravame dell' imputato. conclude esponendo le ragioni per cui la corte costituzionale, nel caso esaminato, non ha emanato e non poteva emanare una sentenza "additiva".
art. 3 cost. art. 24 cost. art. 112 cost. art. 515, comma 4, c.p.p. sent. c. cost. 17 novembre 1971, n. 177
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati