| l' a., richiamando la decisione della corte costituzionale n. 177 del
1971, che ha dichiarato l' incostituzionalita' dell' art. 515, comma
4, del codice di procedura penale per contrasto con gli artt. 3, 24 e
112 della costituzione, svolge un ampia disamina sui limiti di
incostituzionalita' dell' appello incidentale del pubblico ministero,
procedendo ad un' analisi critica delle vie percorse dalla corte
costituzionale per dichiararne l' illegittimita', pur condividendo le
conclusioni della corte stessa. l' a. parte dall' osservazione che
alcuni punti essenziali contenuti nella citata decisione sono
discutibili, e per primo l' individuazione dell' illegittimita' in
una pretesa violazione dell' art. 112 della costituzione, in quanto
non appare possibile inquadrare l' impugnazione del pubblico
ministero tra gli atti di esercizio di azione penale, trattandosi
invece di atto di esercizio di un potere discrezionale. dopo aver
ricercato conferma alla critica svolta attraverso dati dell'
ordinamento positivo, l' a. si sofferma sulla affermazione della
corte, secondo cui l' impugnazione del pubblico ministero
costituirebbe un "atto dovuto", proposizione questa che ritiene
inaccettabile in quanto l' interesse ad impugnare e' soggetto a
precisi limiti. l' a. fa quindi un' analisi dell' asserita
contraddittorieta' di comportamento del pubblico ministero appellante
in via incidentale, ed osserva come la decisione della corte abbia
rilevato profili di illegittimita' anche nella disparita' di
trattamento nell' esercizio del diritto di difesa, ravvisando l'
incostituzionalita' dell' appello incidentale per turbamento del
contraddittorio, e per l' inibizione del gravame dell' imputato.
conclude esponendo le ragioni per cui la corte costituzionale, nel
caso esaminato, non ha emanato e non poteva emanare una sentenza
"additiva".
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