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114442
IDG770800079
77.08.00079 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
picardi nicola
note in tema di illegittimita' costituzionale dell' art. 15 della legge fallimentare
osservazione a c. cost. 16 luglio 1970, n. 141
Giur. cost., an. 15 (1970), pag. 1627-1639
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d313; d31314
l' a. osserva che con questa sentenza la corte costituzionale, dichiarando l' illegittimita' dell' art. 15 della legge fallimentare nella parte in cui esso non prevede l' obbligo del tribunale di disporre la comparizione del debitore, ha pero' puntualizzato che, nella specie, il diritto della difesa deve trovare applicazione compatibilmente con la finalita' di tutela dell' interesse pubblico. l' a. traccia quindi a grandi linee lo sviluppo storico del problema relativo al contraddittorio quale presupposto della dichiarazione di fallimento, nonche' dei diversi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali circa l' interpretazione del citato art. 15 e l' eventuale incidenza su di esso dell' art. 24 della costituzione, in quanto questa norma sancisce che la difesa e' diritto inviolabile in ogni stato e grado del processo. l' a. conclude collocando la sentenza annotata nella evoluzione storica del nostro diritto processuale fallimentare.
art. 15 l. fall. art. 24 comma 2 cost.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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