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114443
IDG770800080
77.08.00080 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
persiani mattia
diritto di sciopero e delitto di danneggiamento
osservazione a c. cost. 6 luglio 1970, n. 119
Giur. cost., an. 15 (1970), pag. 1501-1510
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51905; d713
l' a. annotando questa sentenza, con la quale la corte costituzionale ha dichiarato la illegittimita' dell' art. 635, comma 2 n. 2, del codice penale in quanto in contrasto con gli artt. 3 e 40 della costituzione, ritiene preliminarmente utile procedere ad una minuziosa ricostruzione delle varie fasi attraverso le quali dottrina e giurisprudenza sono passate, fra le quali la precedente difforme decisione della corte stessa n. 110 del 1957. per l' a. il diverso atteggiamento seguito prima del 1970 e' conseguente al contesto politico di quel periodo, caratterizzato dalla debolezza del movimento dei lavoratori; solo quando si e' realizzato un mutato contesto economico e sociale, la questione di legittimita' costituzionale della norma in questione ha trovato una piu' confacente soluzione prospettandosi il contrasto di essa con l' art. 3, ed implicitamente con l' art. 40, della costituzione. l' a. conclude osservando che mentre la scelta operata prima della sentenza del 1970 si ispirava ancora ai principi del passato ordinamento, la nuova scelta consegue all' interpretazione della legislazione vigente alla stregua dei principi costituzionali; e nota infine che l' estensione della decisione in esame alla serrata sembra determinata da ragioni di simmetria e comunque riguarda una fattispecie piuttosto rara.
art. 3 cost. art. 635 comma 2 n. 2 c.p. c. cost. 8 luglio 1957, n. 110 art. 40 cost.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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