| 114443 | |
| IDG770800080 | |
| 77.08.00080 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| persiani mattia
| |
| diritto di sciopero e delitto di danneggiamento
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| osservazione a c. cost. 6 luglio 1970, n. 119
| |
| Giur. cost., an. 15 (1970), pag. 1501-1510
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d51905; d713
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| l' a. annotando questa sentenza, con la quale la corte costituzionale
ha dichiarato la illegittimita' dell' art. 635, comma 2 n. 2, del
codice penale in quanto in contrasto con gli artt. 3 e 40 della
costituzione, ritiene preliminarmente utile procedere ad una
minuziosa ricostruzione delle varie fasi attraverso le quali dottrina
e giurisprudenza sono passate, fra le quali la precedente difforme
decisione della corte stessa n. 110 del 1957. per l' a. il diverso
atteggiamento seguito prima del 1970 e' conseguente al contesto
politico di quel periodo, caratterizzato dalla debolezza del
movimento dei lavoratori; solo quando si e' realizzato un mutato
contesto economico e sociale, la questione di legittimita'
costituzionale della norma in questione ha trovato una piu'
confacente soluzione prospettandosi il contrasto di essa con l' art.
3, ed implicitamente con l' art. 40, della costituzione. l' a.
conclude osservando che mentre la scelta operata prima della sentenza
del 1970 si ispirava ancora ai principi del passato ordinamento, la
nuova scelta consegue all' interpretazione della legislazione vigente
alla stregua dei principi costituzionali; e nota infine che l'
estensione della decisione in esame alla serrata sembra determinata
da ragioni di simmetria e comunque riguarda una fattispecie piuttosto
rara.
| |
| art. 3 cost.
art. 635 comma 2 n. 2 c.p.
c. cost. 8 luglio 1957, n. 110
art. 40 cost.
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |