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114445
IDG770800082
77.08.00082 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pace alessandro
l' incapacita' a succedere del coniuge del binubo e gli artt. 3 e 29 della costituzione
osservazione a c. cost. 16 dicembre 1970, n. 189
Giur. cost., an. 15 (1970), pag. 2165-2177
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30272; d3028
la corte costituzionale con la sentenza annotata ha dichiarato non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 29 della costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 595 e 599 del codice civile argomentando: che la vigente disciplina risponde all' esigenza di salvaguardare i figli di precedenti matrimoni sul terreno patrimoniale; che e' da escludere l' irrazionalita' della norma; che la differenza di trattamento non ingenera un contrasto con il principio di parita' morale e giuridica dei coniugi. l' a. osserva che nessuna di queste argomentazioni sembra persuasiva e procede quindi a ribatterle cercando di individuare l' effettiva "ratio" e la portata dell' art. 595 con argomenti tendenti a mostrare quanto irrazionale sia la previsione dell' incapacita' del coniuge. secondo l' a. la corte avrebbe avuto sufficenti argomenti per accogliere la questione prospettata ed afferma che incostituzionale e' ogni norma, come l' art. 595, che introduca disuguaglianze tra i coniugi. riassumendo l' a. afferma che l' incostituzionalita' dell' art. 595, e quindi anche dell' art. 599, deriva dal fatto che con esso si pone irrazionalmente un limite alla capacita' di succedere del coniuge, si palesa un disfavore per le seconde nozze e si crea un limite alla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi sul terreno successorio.
art. 3 cost. art. 595 c.c. art. 29 cost. art. 599 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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