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114448
IDG770800085
77.08.00085 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
jemolo carlo arturo
lo stato puo' difendersi
osservazione a c. cost. 4 maggio 1970, n. 65
Giur. cost., an. 15 (1970), pag. 957-959
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d04017; d5130
l' a., approvando senza riserve la decisione della corte costituzionale, rileva che le norme sull' apologia di reato si possono annoverare tra quelle con cui lo stato intende difendere i capisaldi dell' ordine da cui e' nato: solo dove lo stato non sia piu' sentito o accenni a disfarsi e' naturale che non si ammettano piu' norme del genere; chi si indigna per la loro applicazione ritenendole in contrasto con l' art. 21, comma 1, della costituzione e' come un ribelle che non ammetta l' idea del rischio. l' a. conclude evidenziando come la decisione della corte abbia giustamente affermato che apologia punibile e' quella che integra un "comportamento idoneo a provocare la commissione di delitti".
art. 21 comma 1 cost. art. 414 comma 3 c.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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