Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


114450
IDG770800087
77.08.00087 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
scaparone metello
confidenti della polizia e diritto di difesa
osservazione a c. cost. 2 dicembre 1970, n. 175
Giur. cost., an. 15 (1970), pag. 2102-2117
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d61003; d61401; d6146
con la sentenza in esame la corte costituzionale ha dichiarato infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della costituzione, la questione di illegittimita' costituzionale dell' art. 349, ultimo comma, del codice di procedura penale sui confidenti di polizia. l' a. nell' annotare tale sentenza constata che analoghe forme di tutela del segreto di polizia sussistono pure nell' ordinamento inglese ed in quelli americani, procedendo quindi ad un esame comparato e soffermandosi in particolare sul pregiudizio che puo' derivare al diritto di difesa dell' imputato nel caso di rifiuto da parte del funzionario di polizia di rivelare l' identita' del confidente, e sulla diversa soluzione adottata dalla giurisprudenza anglo americana nel caso in cui l' identita' del confidente si palesi necessaria all' esercizio della difesa. l' a. conclude affermando che resta comunque demandato alla sensibilita' costituzionale dei giudici, che devono applicare l' art. 349, il compito di evitarne le manifestazioni che potrebbero piu' gravemente pregiudicare il diritto di difesa. un' ultima precisazione dell' a. riguarda l' utilizzazione della notizia confidenziale come presupposto per l' adozione di provvedimenti limitativi della liberta' personale, domiciliare e di corrispondenza dell' inquisito. la prassi giudiziaria italiana, come la giurisprudenza americana, appare orientata ad ammetterli; l' a. invece sostiene che la polizia non possa adottarli.
artt. 3 cost. art. 349 comma 6 c.p.p. art. 24 comma 2 cost.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati