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| IDG770800087 | |
| 77.08.00087 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| scaparone metello
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| confidenti della polizia e diritto di difesa
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| osservazione a c. cost. 2 dicembre 1970, n. 175
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| Giur. cost., an. 15 (1970), pag. 2102-2117
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d61003; d61401; d6146
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| con la sentenza in esame la corte costituzionale ha dichiarato
infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della costituzione, la
questione di illegittimita' costituzionale dell' art. 349, ultimo
comma, del codice di procedura penale sui confidenti di polizia. l'
a. nell' annotare tale sentenza constata che analoghe forme di tutela
del segreto di polizia sussistono pure nell' ordinamento inglese ed
in quelli americani, procedendo quindi ad un esame comparato e
soffermandosi in particolare sul pregiudizio che puo' derivare al
diritto di difesa dell' imputato nel caso di rifiuto da parte del
funzionario di polizia di rivelare l' identita' del confidente, e
sulla diversa soluzione adottata dalla giurisprudenza anglo americana
nel caso in cui l' identita' del confidente si palesi necessaria all'
esercizio della difesa. l' a. conclude affermando che resta comunque
demandato alla sensibilita' costituzionale dei giudici, che devono
applicare l' art. 349, il compito di evitarne le manifestazioni che
potrebbero piu' gravemente pregiudicare il diritto di difesa. un'
ultima precisazione dell' a. riguarda l' utilizzazione della notizia
confidenziale come presupposto per l' adozione di provvedimenti
limitativi della liberta' personale, domiciliare e di corrispondenza
dell' inquisito. la prassi giudiziaria italiana, come la
giurisprudenza americana, appare orientata ad ammetterli; l' a.
invece sostiene che la polizia non possa adottarli.
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| artt. 3 cost.
art. 349 comma 6 c.p.p.
art. 24 comma 2 cost.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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