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| IDG771000609 | |
| 77.10.00609 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| ciavarella domenico
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| l' evoluzione giuridica degli organi tecnici censuari. gli organi
tecnici censuari della pubblica amministrazione
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| d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 650
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| Dif. fisc., an. 25 (1976), fasc. 7-8, pag. 523-538
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d23005; d23015; d21712; d201; d14106
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| precisato che organi predisposti alla formazione del catasto
fondiario e di quello edilizio urbano sono gli uffici tecnici
catastali provinciali, oltre alla direzione generale del catasto e
dei servizi erariali ed alle commissioni censuarie, l' a. osserva che
l' odierno catasto assume come unita' di rilevazione non l' intero
fondo, ma la particella catastale. la formazione dei catasti moderni
comprende operazioni geometriche-topografiche (aventi lo scopo di
misurare e rappresentare le singole proprieta' in relazione alle
singole particelle catastali) ed operazioni economiche (aventi per
scopo la stima dei terreni, cioe' la determinazione del reddito
imponibile, con metodo diretto o con il metodo delle classi o
tariffe). la riforma tributaria ha previsto una revisione del catasto
(costituito dalla mappa particellare, dallo schedario delle
particelle, da quello delle partite e da quello dei possessori)
intesa a perfezionare soprattutto le modalita' di accertamento del
reddito medio continuativo del soggetto. secondo l' a. contrasta con
il principio della riserva di legge la direttiva per cui tipo, forma
e caratteristiche degli atti sono approvati con decreto del ministro
delle finanze. l' a. illustra quindi le attribuzioni dell' ufficio
tecnico erariale in ordine al controllo reale delle misure ed all'
accertamento delle coordinate topografiche. precisati gli obblighi
delle parti nei trasferimenti di diritti censiti nel catasto dei
terreni e le attribuzioni dell' ufficio tecnico erariale quale organo
di accertamento mediante catasto edilizio urbano, l' a. espone
criticamente il procedimento contenzioso in materia, rilevando che e'
stata ridotta a favore delle commissioni tributarie la competenza
delle commissioni cesuarie.
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| art. 18 l. 1 marzo 1886, n. 3682
l. 11 agosto 1939, n. 1249
r.d. 8 ottobre 1931, n. 1572
art. 23 cost.
art. 4 l. 23 febbraio 1960, n. 131
art. 1 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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