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115748
IDG771000613
77.10.00613 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ciaravella domenico
l' evoluzione giuridica degli organi tecnici censuari. gli organi censuari nell' attivita' di consulenza tecnica-amministrativa, sia in sede di accertamento del valore venale dei beni che di variazione reddituale di essi
art. 48 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634 art. 20 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 637
Dif. fisc., an. 25 (1976), fasc. 10-11, pag. 709-738
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d23063; d14106; d2156; d23073; d24043; d23; d23113; d23103
l' a. ricorda che in attesa della revisione generale degli estimi dei terreni e degli immobili urbani i redditi dominicali ed agrari e quelli delle unita' immobiliari urbane sono aggiornati con l' applicazione di coefficienti stabiliti annualmente per singole qualita' e classi (per i terreni) e per singole categorie di unita' immobiliari urbane (per i fabbricati) con decreto ministeriale su conforme parere della commissione censuaria centrale. precisati i criteri di imputazione dei redditi fondiari ed individuati i soggetti passivi della relativa obbligazione tributaria, l' a. esamina gli eventi (variazione in aumento o diminuzione del classamento dei terreni, perdite per mancata coltivazione ed eventi naturali) che modificano il valore del reddito fondiario e producono variazioni ai fini della determinazione del reddito imponibile, illustrando le relative procedure. precisa quindi il criterio oggettivo adottato dal legislatore per determinare l' effettivo valore dei beni in sede di trasferimento tra vivi o a causa di morte ai fini dell' imposta di registro e di successione, chiarendo il concetto di valore venale e le attribuzioni dell' ufficio tecnico quale organo di cooperazione all' accertamento e ricordando i termini del problema della distinzione dei terreni agricoli dalle aree fabbricabili ai fini della valutazione. l' a. affronta infine il problema della motivazione dell' accertamento in relazione alla norma secondo cui il valore venale va determinato con riguardo ai trasferimenti, alle divisioni e perizie giudiziarie anteriori di non oltre un triennio alla data di apertura della successione o registrazione dell' atto pubblico e che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili od altri di analoghe caratteristiche e condizioni
d.p.r. 29 settembre 1973 n. 604 titolo ii d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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