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| IDG771000619 | |
| 77.10.00619 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| gallo salvatore
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| applicabilita' delle circostanze attenuanti comuni all' illecito
tributario
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| artt. 62 e 62 bis c.p.
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| Legisl. giur. trib., an. 4 (1976), fasc. 6, pag. 1075-1079
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d2191; d50123
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| precisato il concetto di circostanze e ricordate le relative
classificazioni, l' a. tratta dell' applicabilita' delle circostanze
attenuanti comuni all' illecito tributario: aver agito per motivi di
particolare valore morale o sociale (non ammessa da tutta la
dottrina), aver agito in stato d' ira determinato da un fatto
ingiusto altrui (attenuante piu' nota con il nome di "provocazione"),
aver agito per suggestione di una folla in tumulto (non configurabile
per gli illeciti tributari), aver cagionato alla persona offesa un
danno patrimoniale di speciale tenuita' (inapplicabile secondo la
cassazione al contrabbando e configurabile invece a certe condizioni
nell' ipotesi di reato tributario continuato), aver concorso a
determinare l' evento, insieme con l' azione od omissione del
colpevole, il fatto doloso della persona offesa (inapplicabile ai
reati tributari), avere prima del giudizio riparato interamente il
danno mediante il risarcimento e, se possibile, la restituzione o l'
essersi adoperato spontaneamente per eliminare od attenuare le
conseguenze dannose o pericolose del reato (applicabile in materia
tributaria solo quando il reato determina di per se' un danno
patrimoniale). in aggiunta a tali circostanze possono essere prese in
considerazione le attenuanti generiche.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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