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115753
IDG771000619
77.10.00619 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gallo salvatore
applicabilita' delle circostanze attenuanti comuni all' illecito tributario
artt. 62 e 62 bis c.p.
Legisl. giur. trib., an. 4 (1976), fasc. 6, pag. 1075-1079
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d2191; d50123
precisato il concetto di circostanze e ricordate le relative classificazioni, l' a. tratta dell' applicabilita' delle circostanze attenuanti comuni all' illecito tributario: aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale (non ammessa da tutta la dottrina), aver agito in stato d' ira determinato da un fatto ingiusto altrui (attenuante piu' nota con il nome di "provocazione"), aver agito per suggestione di una folla in tumulto (non configurabile per gli illeciti tributari), aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuita' (inapplicabile secondo la cassazione al contrabbando e configurabile invece a certe condizioni nell' ipotesi di reato tributario continuato), aver concorso a determinare l' evento, insieme con l' azione od omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa (inapplicabile ai reati tributari), avere prima del giudizio riparato interamente il danno mediante il risarcimento e, se possibile, la restituzione o l' essersi adoperato spontaneamente per eliminare od attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato (applicabile in materia tributaria solo quando il reato determina di per se' un danno patrimoniale). in aggiunta a tali circostanze possono essere prese in considerazione le attenuanti generiche.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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