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115755
IDG771000621
77.10.00621 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gallo salvatore
l' elemento soggettivo nell' illecito tributario
artt. 42 e 43 c.p.
Legisl. giur. trib., an. 4 (1976), fasc. 7-8, pag. 1248-1254
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d2191; d23139; d50102; d50103; d50104; d50105
ricordato che l' elemento soggettivo del reato presuppone la coscienza e volonta' dell' azione od omissione, l' a. osserva che nel diritto penale tributario la colpevolezza si definisce come il rapporto tra la volonta' consapevole del soggetto agente ed il fatto previsto dalla legge tributaria come violazione della norma. secondo l' a. in materia tributaria vi sono solo delitti colposi o dolosi, mentre manca qualsiasi ipotesi di delitto preteriintenzionale e di responsabilita' oggettiva. pur ammettendo che spesso l' illecito tributario e' legato all' evasione od al pericolo dell' evasione e riconoscendo che in qualche caso la legge richiede espressamente per la sussistenza del delitto che esso sia stato determinato dal fine di evasione (come nel caso del contrabbando), l' a. non condivide la tesi secondo cui per la sussistenza del reato tributario doloso si richiede il dolo specifico, cioe' l' intenzione del soggetto di frodare il fisco. le ipotesi di reati colposi previste dalle leggi tributarie sono rare e riguardano per lo piu' la custodia degli apparecchi misuratori o dei sigilli apposti per assicurarne l' integrita'; alcune si rinvengono nella legislazione doganale. l' a. precisa infine che nelle contravvenzioni la colpevolezza e' generalmente basata sulla coscienza e volonta' del fatto compiuto dall' agente, senza l' accertamento degli ulteriori elementi psichici che qualificano il dolo e la colpa, e che nel caso di illeciti amministrativi non e' di solito necessaria un' indagine sulla colpevolezza del trasgressore perche' la punibilita' discende dall' inadempimento dell' obbligo tributario (essendo nondimeno consentito in via eccezionale all' autore della trasgressione di provare che l' inosservanza della norma tributaria e' dipesa da causa a lui non imputabile).
art. 292 d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43 art. 40 d.m. 8 luglio 1924 art. 284 d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43 art. 285 d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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