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| IDG771000623 | |
| 77.10.00623 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| giuliani giuseppe
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| modalita' di pagamento dell' imposta di bollo
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| tar. all. d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 641
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| Legisl. giur. trib., an. 4 (1976), fasc. 9, pag. 1460-1475
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d23236
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| l' a. osserva che la tariffa allegata alla nuova legge del bollo
accentua in molti casi la fungibilita' tra i vari modi di pagamento
del tributo: ordinario (mediante impiego di carta bollata),
straordinario (mediante marche da bollo, visto per bollo o bollo a
punzone) e virtuale (mediante pagamento ad ufficio autorizzato senza
materiale apposizione di bollo o visto per bollo). i tipi di carta
bollata in uso sono 3 (per cambiali, per atti giudiziari, per altri
atti). la legge del bollo contempla prescrizioni sull' uso della
carta bollata (applicabili solo agli atti e scritti per i quali sin
dall' origine e' obbligatorio l' uso della carta bollata) e
prescrizioni per il bollo straordinario, applicabili quando il
contribuente ha ottenuto di corrispondere in modo straordinario l'
imposta dovuta in base alla tariffa in modo ordinario o ha scelto il
modo straordinario previsto come alternativo. il pagamento del bollo
in modo straordinario deve precedere l' eventuale sottoscrizione
delle carte od una qualsiasi scritturazione dei registri e repertori
nei casi in cui il tributo e' dovuto sin dall' origine. la nuova
normativa e' molto semplificata in tema di apposizione e modi
(tassativi) di annullamento delle marche. ricordato il divieto di
scrivere piu' atti sullo stesso foglio e le numerose eccezioni
tassativamente indicate dalla legge, l' a. precisa che l'
autorizzazione al pagamento in modo virtuale e' concesso dalle
intendenze per categorie di atti o documenti determinate con decreto
ministeriale e che l' istituto della prenotazione a debito (che
consente la compilazione ed utilizzazione di atti soggetti al bollo
senza pagamento dello stesso, che resta peraltro dovuto) e'
applicabile solo nei procedimenti davanti all' autorita' giudiziaria
ordinaria o speciale e solo agli atti e nei confronti dei soggetti
indicati dalla legge.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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