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115757
IDG771000623
77.10.00623 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
giuliani giuseppe
modalita' di pagamento dell' imposta di bollo
tar. all. d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 641
Legisl. giur. trib., an. 4 (1976), fasc. 9, pag. 1460-1475
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d23236
l' a. osserva che la tariffa allegata alla nuova legge del bollo accentua in molti casi la fungibilita' tra i vari modi di pagamento del tributo: ordinario (mediante impiego di carta bollata), straordinario (mediante marche da bollo, visto per bollo o bollo a punzone) e virtuale (mediante pagamento ad ufficio autorizzato senza materiale apposizione di bollo o visto per bollo). i tipi di carta bollata in uso sono 3 (per cambiali, per atti giudiziari, per altri atti). la legge del bollo contempla prescrizioni sull' uso della carta bollata (applicabili solo agli atti e scritti per i quali sin dall' origine e' obbligatorio l' uso della carta bollata) e prescrizioni per il bollo straordinario, applicabili quando il contribuente ha ottenuto di corrispondere in modo straordinario l' imposta dovuta in base alla tariffa in modo ordinario o ha scelto il modo straordinario previsto come alternativo. il pagamento del bollo in modo straordinario deve precedere l' eventuale sottoscrizione delle carte od una qualsiasi scritturazione dei registri e repertori nei casi in cui il tributo e' dovuto sin dall' origine. la nuova normativa e' molto semplificata in tema di apposizione e modi (tassativi) di annullamento delle marche. ricordato il divieto di scrivere piu' atti sullo stesso foglio e le numerose eccezioni tassativamente indicate dalla legge, l' a. precisa che l' autorizzazione al pagamento in modo virtuale e' concesso dalle intendenze per categorie di atti o documenti determinate con decreto ministeriale e che l' istituto della prenotazione a debito (che consente la compilazione ed utilizzazione di atti soggetti al bollo senza pagamento dello stesso, che resta peraltro dovuto) e' applicabile solo nei procedimenti davanti all' autorita' giudiziaria ordinaria o speciale e solo agli atti e nei confronti dei soggetti indicati dalla legge.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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