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| IDG771000633 | |
| 77.10.00633 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| schiavon francesco
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| concentrazioni aziendali: trattamento tributario ordinario e agevolat
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| artt. 4 lett. b tar. all. a, 47 e 48 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
art. 34 comma 1 l. 2 dicembre 1975, n. 576
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| Legisl. giur. trib., an. 4 (1976), fasc. 12, pag. 1994-1997
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| d23157; d23076; d23103; d3116
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| ricordata la definizione di concentrazione di aziende sociali data
dal ministero delle finanze, l' a. osserva che nella vigente
normativa non vi e' piu' la distinzione tra concentrazioni ed apporti
di azienda, mentre e' mantenuta quella tra apporti da societa' a
societa' ed apporti da impresa individuale a societa'. in materia non
si applica l' iva, a meno che non si tratti di complessi aziendali
relativi a singoli rami d' impresa sprovvisti di contabilita'
separata. ai fini dell' imposta di registro per le concentrazioni si
applica la lett. b dell' art. 4 della tariffa allegato a al decreto
n. 634 del 1972, mentre per conferimenti di aziende o complessi
aziendali relativi a singoli rami d' impresa (gestiti distintamente e
con contabilita' separata) fatti da una societa' ad altra esistente o
da costituire si applica: il 4% per conferimenti di immobili; 2% per
conferimenti di costruzioni destinate specificamente all' esercizio
di attivita' commerciali; 0,50% per conferimenti di beni e diritti
diversi dai precedenti. il valore dell' azienda conferita e' soggetto
al giudizio di congruita' da parte dell' ufficio del registro. ai
fini delle imposte sui redditi ogni onere va riferito alla societa'
concentrante; concorre a formare il reddito dell' esercizio in cui ha
luogo la concentrazione la differenza tra il valore dei beni
apportati indicati in bilancio ed il valore delle azioni della
concentrataria avute come corrispettivo. da ultimo la legge n. 576
del 1975 ha previsto l' applicabilita' della norma agevolativa di cui
all' art. 16 del decreto n. 598 del 1973 ai conferimenti di aziende
(o complessi aziendali relativi a singoli rami dell' impresa) in
societa' esistenti o da costituire, posti in essere entro 3 anni
dall' entrata in vigore della legge stessa.
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| art. 16 comma 1 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 598
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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