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115767
IDG771000633
77.10.00633 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
schiavon francesco
concentrazioni aziendali: trattamento tributario ordinario e agevolat
artt. 4 lett. b tar. all. a, 47 e 48 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 art. 34 comma 1 l. 2 dicembre 1975, n. 576
Legisl. giur. trib., an. 4 (1976), fasc. 12, pag. 1994-1997
d23157; d23076; d23103; d3116
ricordata la definizione di concentrazione di aziende sociali data dal ministero delle finanze, l' a. osserva che nella vigente normativa non vi e' piu' la distinzione tra concentrazioni ed apporti di azienda, mentre e' mantenuta quella tra apporti da societa' a societa' ed apporti da impresa individuale a societa'. in materia non si applica l' iva, a meno che non si tratti di complessi aziendali relativi a singoli rami d' impresa sprovvisti di contabilita' separata. ai fini dell' imposta di registro per le concentrazioni si applica la lett. b dell' art. 4 della tariffa allegato a al decreto n. 634 del 1972, mentre per conferimenti di aziende o complessi aziendali relativi a singoli rami d' impresa (gestiti distintamente e con contabilita' separata) fatti da una societa' ad altra esistente o da costituire si applica: il 4% per conferimenti di immobili; 2% per conferimenti di costruzioni destinate specificamente all' esercizio di attivita' commerciali; 0,50% per conferimenti di beni e diritti diversi dai precedenti. il valore dell' azienda conferita e' soggetto al giudizio di congruita' da parte dell' ufficio del registro. ai fini delle imposte sui redditi ogni onere va riferito alla societa' concentrante; concorre a formare il reddito dell' esercizio in cui ha luogo la concentrazione la differenza tra il valore dei beni apportati indicati in bilancio ed il valore delle azioni della concentrataria avute come corrispettivo. da ultimo la legge n. 576 del 1975 ha previsto l' applicabilita' della norma agevolativa di cui all' art. 16 del decreto n. 598 del 1973 ai conferimenti di aziende (o complessi aziendali relativi a singoli rami dell' impresa) in societa' esistenti o da costituire, posti in essere entro 3 anni dall' entrata in vigore della legge stessa.
art. 16 comma 1 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 598
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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