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| IDG771000640 | |
| 77.10.00640 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| klitsche de la grange teodoro
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| opposizione ad ingiunzione per entrate patrimoniali degli enti
pubblici e giudice dell' esecuzione
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| artt. 3, 4 e 21 r.d. 14 aprile 1910, n. 639
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| Iva trib. er., an. 6 (1977), fasc. 2 (31 gennaio), pag. 97-101
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d1891; d438; d4390; d4311; d21824
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| secondo l' a., pur mancando un' esplicita norma in tal senso, deve
ritenersi ammissibile senza limitazioni l' opposizione ad ingiunzione
emessa per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato e
degli enti pubblici, nel senso che il debitore opponente puo' adire
oltre il giudice competente per il merito il giudice dell'
esecuzione. l' a. fonda tale tesi sia sulla considerazione del
carattere di legge speciale del testo unico n. 639 del 1910 (le cui
norme non creano un procedimento incompatibile con quello ordinario)
sia sulla considerazione che al momento dell' entrata in vigore di
tale testo legislativo vigeva il codice di procedura civile del 1865
che non distingueva tra opposizione a precetto ed opposizione all'
esecuzione con competenza di giudici diversi a ricevere la domanda
introduttiva. l' a. osserva che la tesi secondo cui il giudice dell'
esecuzione e' competente a ricevere la domanda di opposizione ad
ingiunzione, ad esecuzione iniziata (salvo rimettere le parti,
esaurita la fase cautelare, all' autorita' giudiziaria competente per
valore e territorio), e' conforme alla dottrina e giurisprudenza
unanime. l' a. precisa infine che il giudice dell' esecuzione ha il
potere di sospendere la procedura iniziata in base ad ingiunzione e
che non esistono limitazioni temporali a tale potesta' del giudice.
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| art. 623 c.p.c.
art. 624 c.p.c.
art. 615 c.p.c.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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