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115772
IDG771000640
77.10.00640 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
klitsche de la grange teodoro
opposizione ad ingiunzione per entrate patrimoniali degli enti pubblici e giudice dell' esecuzione
artt. 3, 4 e 21 r.d. 14 aprile 1910, n. 639
Iva trib. er., an. 6 (1977), fasc. 2 (31 gennaio), pag. 97-101
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1891; d438; d4390; d4311; d21824
secondo l' a., pur mancando un' esplicita norma in tal senso, deve ritenersi ammissibile senza limitazioni l' opposizione ad ingiunzione emessa per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato e degli enti pubblici, nel senso che il debitore opponente puo' adire oltre il giudice competente per il merito il giudice dell' esecuzione. l' a. fonda tale tesi sia sulla considerazione del carattere di legge speciale del testo unico n. 639 del 1910 (le cui norme non creano un procedimento incompatibile con quello ordinario) sia sulla considerazione che al momento dell' entrata in vigore di tale testo legislativo vigeva il codice di procedura civile del 1865 che non distingueva tra opposizione a precetto ed opposizione all' esecuzione con competenza di giudici diversi a ricevere la domanda introduttiva. l' a. osserva che la tesi secondo cui il giudice dell' esecuzione e' competente a ricevere la domanda di opposizione ad ingiunzione, ad esecuzione iniziata (salvo rimettere le parti, esaurita la fase cautelare, all' autorita' giudiziaria competente per valore e territorio), e' conforme alla dottrina e giurisprudenza unanime. l' a. precisa infine che il giudice dell' esecuzione ha il potere di sospendere la procedura iniziata in base ad ingiunzione e che non esistono limitazioni temporali a tale potesta' del giudice.
art. 623 c.p.c. art. 624 c.p.c. art. 615 c.p.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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