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115779
IDG771000647
77.10.00647 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
metta vittorio
nota a cass. sez. un. 10 marzo 1976, n. 817
Iva trib. er., an. 6 (1977), fasc. 2 (31 gennaio), pag. 118
d23105; d21715; d21716; d2172; d2174
l' a. condivide la tesi giurisprudenziale secondo cui e' controversia di estimazione semplice, sottratta come tale alla competenza dell' autorita' giudiziaria ordinaria, quella sollevata in materia di imposta di registro sul calcolo e sulla determinazione del corrispettivo, senza coinvolgere alcuna questione sull' interpretazione della portata delle clausole contrattuali. ricorda che secondo una consolidata giurisprudenza hanno natura meramente estimativa le questioni in cui la scelta del criterio di valutazione e la determinazione del valore imponibile comportano non la soluzione di questioni giuridiche, ma solo l' effettuazione di operazioni di carattere tecnico. sotto la previgente disciplina tali controversie erano devolute in via esclusiva alla competenza esclusiva delle commissioni tributarie (distrettuali in i grado e provinciali in ii); l' autorita' giudiziaria ordinaria era competente in sede di impugnazione contro le decisioni delle commissioni provinciali per grave ed evidente errore di apprezzamento o per mancanza od insufficienza di calcolo.
art. 29 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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