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| IDG771000658 | |
| 77.10.00658 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| schiavon francesco
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| i rimborsi spese nelle imposte sui redditi e nell' imposta sul valore
aggiunto
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| art. 48 comma 3 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
art. 15 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
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| Iva trib. er., an. 6 (1977), fasc. 3 (15 febbraio), pag. 197-203
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d23060; d23063; d23150; d23153
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| l' a. esamina il trattamento tributario del rimborso delle spese di
trasferta sostenute dai dipendenti che si recano fuori della sede
abituale di lavoro per ragioni del proprio ufficio. con il sistema
della franchigia di lire 18000 (elevate a 23000 per le trasferte all'
estero) sono soggetti a tassazione tutti i rimborsi spese, anche se
analiticamente documentati, corrisposti in misura eccedente detto
limite. con il sistema del rimborso a pie' di lista sono tassate
tulle le somme spese dal dipendente durante la trasferta di cui non
esiste idonea documentazione; l' eventuale indennita' di trasferta
corrisposta in aggiunta al rimborso va tassata nella sua totalita'. i
rimborsi delle spese di viaggio idoneamente documentate sono esclusi
dall' imposizione ai fini dell' irpef anche se corrisposti sotto
forma di indennita' chilometriche. nell' ipotesi in cui il datore di
lavoro abbia fatto ricorso nei confronti dello stesso dipendente e
per la medesima trasferta sia al sistema della diaria sia a quello
del rimborso a pie' di lista di spese diverse da quelle di viaggio
potra' escludere dalla ritenuta oltre alle spese di viaggio solo l'
indennita' di trasferta fino ai limiti ricordati, senza poter
attrarre gli ulteriori rimborsi di spese nell' eventuale quota
residua di detti limiti. ai fini dell' iva non possono procedere alla
detrazione del tributo le imprese che rimborsano i dipendenti in base
a diarie forfettizzate. le somme dovute a titolo di rimborso delle
anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte (da parte
di lavoratori autonomi ed in particolare rappresentanti di commercio)
se regolarmente documentate non concorrono a formare la base
imponibile.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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