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115790
IDG771000658
77.10.00658 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
schiavon francesco
i rimborsi spese nelle imposte sui redditi e nell' imposta sul valore aggiunto
art. 48 comma 3 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 15 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
Iva trib. er., an. 6 (1977), fasc. 3 (15 febbraio), pag. 197-203
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d23060; d23063; d23150; d23153
l' a. esamina il trattamento tributario del rimborso delle spese di trasferta sostenute dai dipendenti che si recano fuori della sede abituale di lavoro per ragioni del proprio ufficio. con il sistema della franchigia di lire 18000 (elevate a 23000 per le trasferte all' estero) sono soggetti a tassazione tutti i rimborsi spese, anche se analiticamente documentati, corrisposti in misura eccedente detto limite. con il sistema del rimborso a pie' di lista sono tassate tulle le somme spese dal dipendente durante la trasferta di cui non esiste idonea documentazione; l' eventuale indennita' di trasferta corrisposta in aggiunta al rimborso va tassata nella sua totalita'. i rimborsi delle spese di viaggio idoneamente documentate sono esclusi dall' imposizione ai fini dell' irpef anche se corrisposti sotto forma di indennita' chilometriche. nell' ipotesi in cui il datore di lavoro abbia fatto ricorso nei confronti dello stesso dipendente e per la medesima trasferta sia al sistema della diaria sia a quello del rimborso a pie' di lista di spese diverse da quelle di viaggio potra' escludere dalla ritenuta oltre alle spese di viaggio solo l' indennita' di trasferta fino ai limiti ricordati, senza poter attrarre gli ulteriori rimborsi di spese nell' eventuale quota residua di detti limiti. ai fini dell' iva non possono procedere alla detrazione del tributo le imprese che rimborsano i dipendenti in base a diarie forfettizzate. le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte (da parte di lavoratori autonomi ed in particolare rappresentanti di commercio) se regolarmente documentate non concorrono a formare la base imponibile.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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