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115800
IDG771000669
77.10.00669 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
metta vittorio
nota a cass. sez. i 20 maggio 1976, n. 1804
Iva trib. er., an. 6 (1977), fasc. 3 (15 febbraio), pag. 215
d21721
condividendo la tesi giurisprudenziale, l' a. ritiene inammissibile la deduzione in grado di appello da parte del contribuente di domande nuove o diverse da quelle avanzate nel giudizio di i grado. osserva che il giudizio di impugnazione davanti all' autorita' giudiziaria ordinaria non si configura come giudizio di impugnazione della decisione della commissione tributaria e pertanto il contribuente assume veste formale e sostanziale di attore e deve indicare nell' atto introduttivo del giudizio le ragioni poste a fondamento della domanda.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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