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115803
IDG771000672
77.10.00672 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
metta vittorio
nota a cass. sez. i 1 giugno 1976, n. 1975
Iva trib. er., an. 6 (1977), fasc. 3 (15 febbraio), pag. 217
d21824; d21831; d217
l' a. ricorda che secondo la cassazione il contribuente che non contesti il diritto della finanza alla tassazione, ma chieda solo l' applicazione di una voce anziche' di un' altra della stessa tariffa propone in sostanza una questione di quantificazione dell' imposta dovuta. se il contribuente contesta solo il "quantum" l' ingiunzione fiscale vale come atto di costituzione in mora per la somma che sara' liquidata in sentenza; su tale somma vanno liquidati gli interessi anche se l' ingiunzione e' stata dichiarata illegittima per erronea determinazione della misura dell' imposta.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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