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| IDG771000673 | |
| 77.10.00673 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| de francesco salvatore
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| le annotazioni ed i versamenti dell' i.v.a.
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| art. 12 l. 12 novembre 1976, n. 751
artt. 4, 5, 6 e 7 d.l. 23 dicembre 1976, n. 852
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| Iva trib. er., an. 6 (1977), fasc. 4 (28 febbraio), pag. 253-260
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| d23154; d23157; d23158
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| l' a. ricorda che per il periodo d' imposta che inizia dal i gennaio
1977 in luogo delle dichiarazioni mensili, trimestrali e semestrali i
contribuenti hanno l' obbligo ai fini dell' iva di annotare in
apposite sezioni dei registri delle fatture emesse e dei
corrispettivi gli elementi di calcolo e l' ammontare della relativa
imposta da versare o delle eventuali eccedenze detraibili. le
annotazioni di liquidazione periodica dell' iva devono essere
eseguite entro lo stesso termine stabilito per il versamento dell'
imposta relativa alle operazioni registrate in ciascun mese,
trimestre o semestre. tali annotazioni vanno effettuate entro il
giorno 5 del mese del ii mese successivo al periodo cui si
riferiscono; tale termine e' anticipato al 22 dicembre per le
annotazioni relative al mese di novembre. in base alla nuova
normativa il pagamento dell' iva periodicamente dovuta viene
effettuato al competente ufficio iva mediante delega del contribuente
ad una delle aziende di credito autorizzate, che rilascia relativo
attestato. la dichiarazione annuale va presentata da parte di tutti i
soggetti passivi dell' imposta entro il 5 marzo di ogni anno e deve
essere accompagnata dall' allegato anagrafico. il contribuente deve
indicare il numero di partita i.v.a. sulle dichiarazioni, sulle
deleghe conferite alle aziende di credito e relativi attestati di
pagamento, nonche' sull' allegato anagrafico. apposite dichiarazioni
devono essere presentate in caso di inizio, variazione o cessazione
di attivita'.
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| d.m. 24 gennaio 1977
l. 7 febbraio 1976, n. 15
d.m. 29 dicembre 1976
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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