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115804
IDG771000673
77.10.00673 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de francesco salvatore
le annotazioni ed i versamenti dell' i.v.a.
art. 12 l. 12 novembre 1976, n. 751 artt. 4, 5, 6 e 7 d.l. 23 dicembre 1976, n. 852
Iva trib. er., an. 6 (1977), fasc. 4 (28 febbraio), pag. 253-260
d23154; d23157; d23158
l' a. ricorda che per il periodo d' imposta che inizia dal i gennaio 1977 in luogo delle dichiarazioni mensili, trimestrali e semestrali i contribuenti hanno l' obbligo ai fini dell' iva di annotare in apposite sezioni dei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi gli elementi di calcolo e l' ammontare della relativa imposta da versare o delle eventuali eccedenze detraibili. le annotazioni di liquidazione periodica dell' iva devono essere eseguite entro lo stesso termine stabilito per il versamento dell' imposta relativa alle operazioni registrate in ciascun mese, trimestre o semestre. tali annotazioni vanno effettuate entro il giorno 5 del mese del ii mese successivo al periodo cui si riferiscono; tale termine e' anticipato al 22 dicembre per le annotazioni relative al mese di novembre. in base alla nuova normativa il pagamento dell' iva periodicamente dovuta viene effettuato al competente ufficio iva mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito autorizzate, che rilascia relativo attestato. la dichiarazione annuale va presentata da parte di tutti i soggetti passivi dell' imposta entro il 5 marzo di ogni anno e deve essere accompagnata dall' allegato anagrafico. il contribuente deve indicare il numero di partita i.v.a. sulle dichiarazioni, sulle deleghe conferite alle aziende di credito e relativi attestati di pagamento, nonche' sull' allegato anagrafico. apposite dichiarazioni devono essere presentate in caso di inizio, variazione o cessazione di attivita'.
d.m. 24 gennaio 1977 l. 7 febbraio 1976, n. 15 d.m. 29 dicembre 1976
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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