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| IDG771000674 | |
| 77.10.00674 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| schiavon francesco
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| appunti in materia di valutazione dei crediti
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| artt. 66 e 75 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
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| Iva trib. er., an. 6 (1977), fasc. 4 (28 febbraio), pag. 261-269
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d23063; d21514; d312225; d312305; d23073; d312207; d312217
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| svolte alcune considerazioni in merito all' eterogeneita' dei crediti
ed al problema della loro eventuale rettificazione in ordine alla
varia scadenza nella dottrina aziendale italiana, l' a. precisa che
per i crediti verso societa' controllate e collegate il valore
iniziale e' quello nominale e negli esercizi successivi puo' farsi
luogo ad una certa svalutazione se le circostanze lo consigliano,
salve le conseguenze di carattere fiscale oppure attendere il ricavo
dell' operazione, mantenendo invariata la valutazione. l' a.
riferisce le critiche formulate dalla dottrina in relazione alla
circostanza che la mancanza di indicazioni sotto il profilo
finanziario riscontrabile nelle nuove norme relative alle
partecipazioni conduce inevitabilmente ad equiparare i crediti alle
partecipazioni, con la conseguenza che tale indiscriminata
collocazione dei crediti accanto alle partecipazioni puo' portare a
giudizi errati anche in ordine al rapporto tra fonti di finanziamento
ed impieghi corrispondenti. a seguito delle modifiche apportate alla
norma tributaria che regola gli accantonamenti per rischi su crediti,
dall' esercizio in corso al 30 dicembre 1975 gli accantonamenti sono
consentiti per i crediti derivanti dalle cessioni di beni e
prestazioni di servizi o per le aziende di credito dalle erogazioni
di credito alla clientela. la non coincidenza della disciplina
fiscale e di quella civilistica puo' condurre a recuperi alla
tassazione da parte del fisco, per eccesso di svalutazione o perdite
comunque non riconosciute. l' a. rileva infine che con la riforma
tributaria e' stato accolto il principio della continuita' dei
bilanci fiscali, cioe' delle rettifiche contabili eseguite in sede
extracontabile, con la conseguenza che non si renderebbero piu'
necessarie ne' opportune le iscrizioni nei bilanci di riserve tassate
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| art. 2425 c.c.
l. 7 giugno 1974 n. 216
art. 1 d.p.r. 23 dicembre 1975 n. 683
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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