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115805
IDG771000674
77.10.00674 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
schiavon francesco
appunti in materia di valutazione dei crediti
artt. 66 e 75 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
Iva trib. er., an. 6 (1977), fasc. 4 (28 febbraio), pag. 261-269
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d23063; d21514; d312225; d312305; d23073; d312207; d312217
svolte alcune considerazioni in merito all' eterogeneita' dei crediti ed al problema della loro eventuale rettificazione in ordine alla varia scadenza nella dottrina aziendale italiana, l' a. precisa che per i crediti verso societa' controllate e collegate il valore iniziale e' quello nominale e negli esercizi successivi puo' farsi luogo ad una certa svalutazione se le circostanze lo consigliano, salve le conseguenze di carattere fiscale oppure attendere il ricavo dell' operazione, mantenendo invariata la valutazione. l' a. riferisce le critiche formulate dalla dottrina in relazione alla circostanza che la mancanza di indicazioni sotto il profilo finanziario riscontrabile nelle nuove norme relative alle partecipazioni conduce inevitabilmente ad equiparare i crediti alle partecipazioni, con la conseguenza che tale indiscriminata collocazione dei crediti accanto alle partecipazioni puo' portare a giudizi errati anche in ordine al rapporto tra fonti di finanziamento ed impieghi corrispondenti. a seguito delle modifiche apportate alla norma tributaria che regola gli accantonamenti per rischi su crediti, dall' esercizio in corso al 30 dicembre 1975 gli accantonamenti sono consentiti per i crediti derivanti dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi o per le aziende di credito dalle erogazioni di credito alla clientela. la non coincidenza della disciplina fiscale e di quella civilistica puo' condurre a recuperi alla tassazione da parte del fisco, per eccesso di svalutazione o perdite comunque non riconosciute. l' a. rileva infine che con la riforma tributaria e' stato accolto il principio della continuita' dei bilanci fiscali, cioe' delle rettifiche contabili eseguite in sede extracontabile, con la conseguenza che non si renderebbero piu' necessarie ne' opportune le iscrizioni nei bilanci di riserve tassate
art. 2425 c.c. l. 7 giugno 1974 n. 216 art. 1 d.p.r. 23 dicembre 1975 n. 683
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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