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| IDG771000677 | |
| 77.10.00677 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| ghini alfonso
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| i pezzi di ricambio nella disciplina delle imposte dirette
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| art. 56 comma 1, 74 e 62 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
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| Iva trib. er., an. 6 (1977), fasc. 5-6 (31 marzo), pag. 317-324
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| d23063; d23073; d24043; d21514
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| l' a. osserva che il valore corrispondente ai pezzi di ricambio va
collocato nello stato del patrimonio dell' impresa, in mancanza di
voce apposita, tra quelli delle scorte di materie prime e merci. per
quanto riguarda l' inserimento nel conto economico, rileva che l'
imputazione avviene subito se l' acquisto e' effettuato in rapporto
ad una necessita' gia' sorta, mentre e' differita ad un tempo
successivo (con previo addebito ad un conto patrimoniale all' atto
dell' acquisizione) se l' approvvigionamento avviene per sopperire a
future esigenze di impiego; l' addebito dell' effettivo costo dei
pezzi di ricambio deve aver luogo nel periodo di gestione dell'
utilizzo sia quando il materiale arriva appositamente dall' esterno
sia quando e' prelevato dalle disponibilita' esistenti presso l'
azienda. precisato che condizione della computabilita' e' la
correlazione con i ricavi, l' a. trae dalle norme fiscali la
conclusione che i costi per i ricambi come ogni altro onere della
gestione vanno addebitati nell' esercizio di competenza (cioe' quello
nel corso del quale si manifesta la necessita' di impiegare il
ricambio) e devono essere evidenziati nel giusto conto economico.
rilevata la necessita' dell' esposizione delle rimanenze, l' a.
osserva che il legislatore fiscale non ha considerato i ricambi nell'
impostare la formazione delle categorie omogenee in funzione delle
valutazioni di fine esercizio e della tenuta del registro
riepilogativo di magazzino. il contribuente ha la possibilita' di
adottare la soluzione prevista dalla legge per la maggior parte delle
merci ovvero imputare al conto economico il costo dei ricavi
effettivamente impiegati. l' a. ritiene necessaria una limitazione
dell' area dei ricambi al fine di facilitare il complesso delle
operazioni contabili, compresa la valutazione delle rimanenze finali.
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| art. 2424 c.c.
art. 2425 c.c.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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