Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


115807
IDG771000677
77.10.00677 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ghini alfonso
i pezzi di ricambio nella disciplina delle imposte dirette
art. 56 comma 1, 74 e 62 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
Iva trib. er., an. 6 (1977), fasc. 5-6 (31 marzo), pag. 317-324
d23063; d23073; d24043; d21514
l' a. osserva che il valore corrispondente ai pezzi di ricambio va collocato nello stato del patrimonio dell' impresa, in mancanza di voce apposita, tra quelli delle scorte di materie prime e merci. per quanto riguarda l' inserimento nel conto economico, rileva che l' imputazione avviene subito se l' acquisto e' effettuato in rapporto ad una necessita' gia' sorta, mentre e' differita ad un tempo successivo (con previo addebito ad un conto patrimoniale all' atto dell' acquisizione) se l' approvvigionamento avviene per sopperire a future esigenze di impiego; l' addebito dell' effettivo costo dei pezzi di ricambio deve aver luogo nel periodo di gestione dell' utilizzo sia quando il materiale arriva appositamente dall' esterno sia quando e' prelevato dalle disponibilita' esistenti presso l' azienda. precisato che condizione della computabilita' e' la correlazione con i ricavi, l' a. trae dalle norme fiscali la conclusione che i costi per i ricambi come ogni altro onere della gestione vanno addebitati nell' esercizio di competenza (cioe' quello nel corso del quale si manifesta la necessita' di impiegare il ricambio) e devono essere evidenziati nel giusto conto economico. rilevata la necessita' dell' esposizione delle rimanenze, l' a. osserva che il legislatore fiscale non ha considerato i ricambi nell' impostare la formazione delle categorie omogenee in funzione delle valutazioni di fine esercizio e della tenuta del registro riepilogativo di magazzino. il contribuente ha la possibilita' di adottare la soluzione prevista dalla legge per la maggior parte delle merci ovvero imputare al conto economico il costo dei ricavi effettivamente impiegati. l' a. ritiene necessaria una limitazione dell' area dei ricambi al fine di facilitare il complesso delle operazioni contabili, compresa la valutazione delle rimanenze finali.
art. 2424 c.c. art. 2425 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati