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| IDG771000678 | |
| 77.10.00678 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| nanula gaetano
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| il controllo a fini fiscali delle riserve occulte
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| artt. 65, 61 comma 1, 66 e 67 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
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| Iva trib. er., an. 6 (1977), fasc. 5-6 (31 marzo), pag. 325-331
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| d23063; d23073; d23065; d23074; d21514
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| l' a. osserva che le imprese possono ridurre occultamente il reddito
attraverso la registrazione di ammortamenti ed accantonamenti
eccedenti i limiti giuridicamente consentiti: si tratta di un
procedimento non vietato dalla legislazione civile, auspicato dagli
economisti di azienda e che per il fisco non e' molto pericoloso,
essendo facile individuare i conti in cui tali riserve possono essere
collocate, a meno che il contribuente non usi conti normalmente
destinati alla rilevazione di effettivi debiti o di effettive spese
future. per quanto riguarda gli ammortamenti l' a. ricorda le norme
che attribuiscono la facolta' di iniziare l' ammortamento nel primo
periodo d' imposta in cui il cespite avrebbe potuto essere
utilizzato, di superare i coefficienti stabiliti dalla tabella
ministeriale quando cio' sia giustificato da una utilizzazione dei
beni piu' intensa rispetto a quella normale ed infine di applicare
nel primo periodo d' imposta e nei 2 successivi a titolo di
ammortamento anticipato, oltre al normale coefficiente, una quota
fino al 15% del costo. tra gli accantonamenti si distinguono quelli
relativi a fondi accesi alle spese future, per debiti effettivi in
corso di formazione, e quelli relativi ai fondi accesi ai rischi,
cioe' per far fronte a spese solo temute. le imprese possono inoltre
formare riserve occulte o sottovalutando gli elementi dell' attivo
patrimoniale o sopravalutando quelli del passivo: l' utile tassabile
puo' cosi' essere illegittimamente ridotto o con la sottovalutazione
delle rimanenze di fine esercizio o con l' imputazione all' esercizio
di costi ad utilizzazione pluriennale o con la mancata rilevazione di
sopravvenienze attive o di plusvalenze realizzate o distribuite
ovvero con lo slittamento di ricavi all' esercizio successivo.
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| art. 53 comma 3 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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