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115808
IDG771000678
77.10.00678 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
nanula gaetano
il controllo a fini fiscali delle riserve occulte
artt. 65, 61 comma 1, 66 e 67 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
Iva trib. er., an. 6 (1977), fasc. 5-6 (31 marzo), pag. 325-331
d23063; d23073; d23065; d23074; d21514
l' a. osserva che le imprese possono ridurre occultamente il reddito attraverso la registrazione di ammortamenti ed accantonamenti eccedenti i limiti giuridicamente consentiti: si tratta di un procedimento non vietato dalla legislazione civile, auspicato dagli economisti di azienda e che per il fisco non e' molto pericoloso, essendo facile individuare i conti in cui tali riserve possono essere collocate, a meno che il contribuente non usi conti normalmente destinati alla rilevazione di effettivi debiti o di effettive spese future. per quanto riguarda gli ammortamenti l' a. ricorda le norme che attribuiscono la facolta' di iniziare l' ammortamento nel primo periodo d' imposta in cui il cespite avrebbe potuto essere utilizzato, di superare i coefficienti stabiliti dalla tabella ministeriale quando cio' sia giustificato da una utilizzazione dei beni piu' intensa rispetto a quella normale ed infine di applicare nel primo periodo d' imposta e nei 2 successivi a titolo di ammortamento anticipato, oltre al normale coefficiente, una quota fino al 15% del costo. tra gli accantonamenti si distinguono quelli relativi a fondi accesi alle spese future, per debiti effettivi in corso di formazione, e quelli relativi ai fondi accesi ai rischi, cioe' per far fronte a spese solo temute. le imprese possono inoltre formare riserve occulte o sottovalutando gli elementi dell' attivo patrimoniale o sopravalutando quelli del passivo: l' utile tassabile puo' cosi' essere illegittimamente ridotto o con la sottovalutazione delle rimanenze di fine esercizio o con l' imputazione all' esercizio di costi ad utilizzazione pluriennale o con la mancata rilevazione di sopravvenienze attive o di plusvalenze realizzate o distribuite ovvero con lo slittamento di ricavi all' esercizio successivo.
art. 53 comma 3 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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