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| IDG771000679 | |
| 77.10.00679 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cinti noe'
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| momenti dell' imposizione e graduazione delle sanzioni nel nuovo
ordinamento
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| art. 2671 c.c.
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| Iva trib. er., an. 6 (1977), fasc. 5-6 (31 marzo), pag. 333-345
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| d23248; d202; d23118; d23108; d308302; d200
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| l' a. ricorda che in base all' art. 2671 del codice civile il notaio
od altro pubblico ufficiale che abbia ricevuto od autenticato l' atto
soggetto a trascrizione ha l' obbligo di curare che questa venga
eseguita nel piu' breve tempo possibile ed e' tenuto al risarcimento
dei danni in caso di ritardo, salvo applicazione delle pene
pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere 30
giorni dalla data dell' atto ricevuto o autenticato. secondo l' a.
tale norma non ha finalita' e natura eminentemente fiscali, poiche' a
tal fine provvedono le leggi tributarie. sulla pubblicita' delle
mutazioni e sui gravami dei diritti immobiliari grava un tributo nato
come tassa (tassa ipotecaria) e divenuto gradualmente imposta sulla
presunta manifestazione di capacita' contributiva rivelata da negozi
o fatti giuridici considerati come base d' imposizione. i compiti
esattoriali sono ripartiti tra ufficio del registro e conservatoria
dei registri immobiliari (gia' "delle ipoteche") e tale distinzione
di funzioni esattoriali ha una certa rilevanza in ordine al momento
dell' accertamento dei tributi dovuti e delle infrazioni e quindi
alla competenza a comminare le sanzioni. le norme dell' imposta di
registro e dell' imposta sulle successioni relative ai trasferimenti
immobiliari contengono una disciplina analoga delle sanzioni, con
distinzione delle possibili infrazioni (omissioni e tardivita').
circa l' applicazione delle pene pecuniarie previste per la tardiva
richiesta della trascrizione per mutazioni di proprieta' immobiliari,
l' a. critica la tesi ministeriale intesa ad interpretare la legge
nel senso di porre sullo stesso piano omissione e tardivita' e passa
in rassegna i dubbi di legittimita' costituzionale sollevati in
relazione ad alcune norme contenute nel decreto n. 635 de. 1972.
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| art. 17 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 635
art. 3 cost.
art. 53 cost.
art. 14 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 635
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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