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115809
IDG771000679
77.10.00679 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cinti noe'
momenti dell' imposizione e graduazione delle sanzioni nel nuovo ordinamento
art. 2671 c.c.
Iva trib. er., an. 6 (1977), fasc. 5-6 (31 marzo), pag. 333-345
d23248; d202; d23118; d23108; d308302; d200
l' a. ricorda che in base all' art. 2671 del codice civile il notaio od altro pubblico ufficiale che abbia ricevuto od autenticato l' atto soggetto a trascrizione ha l' obbligo di curare che questa venga eseguita nel piu' breve tempo possibile ed e' tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo, salvo applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere 30 giorni dalla data dell' atto ricevuto o autenticato. secondo l' a. tale norma non ha finalita' e natura eminentemente fiscali, poiche' a tal fine provvedono le leggi tributarie. sulla pubblicita' delle mutazioni e sui gravami dei diritti immobiliari grava un tributo nato come tassa (tassa ipotecaria) e divenuto gradualmente imposta sulla presunta manifestazione di capacita' contributiva rivelata da negozi o fatti giuridici considerati come base d' imposizione. i compiti esattoriali sono ripartiti tra ufficio del registro e conservatoria dei registri immobiliari (gia' "delle ipoteche") e tale distinzione di funzioni esattoriali ha una certa rilevanza in ordine al momento dell' accertamento dei tributi dovuti e delle infrazioni e quindi alla competenza a comminare le sanzioni. le norme dell' imposta di registro e dell' imposta sulle successioni relative ai trasferimenti immobiliari contengono una disciplina analoga delle sanzioni, con distinzione delle possibili infrazioni (omissioni e tardivita'). circa l' applicazione delle pene pecuniarie previste per la tardiva richiesta della trascrizione per mutazioni di proprieta' immobiliari, l' a. critica la tesi ministeriale intesa ad interpretare la legge nel senso di porre sullo stesso piano omissione e tardivita' e passa in rassegna i dubbi di legittimita' costituzionale sollevati in relazione ad alcune norme contenute nel decreto n. 635 de. 1972.
art. 17 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 635 art. 3 cost. art. 53 cost. art. 14 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 635
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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