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115813
IDG771000685
77.10.00685 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
metta vittorio
nota a cass. sez. i 16 giugno 1976, n. 2263
Iva trib. er., an. 6 (1977), fasc. 5-6 (31 marzo), pag. 359
d23117; d21822; d23107
commentando la sentenza in cui la cassazione ha affermato che il privilegio dello stato per la riscossione dell' imposta di successione si estingue nel termine previsto dall' art. 86 della previgente legge tributaria sulla successione operante come termine di decadenza non soggetto ad interruzione, l' a. osserva che la pronuncia e' conseguenza della dichiarazione di incostituzionalita' dell' art. 68 della predetta legge nella parte in cui, a differenza di quanto stabilito per l' imposta di registro, non prevedeva l' estinzione del privilegio in questione nei termini fissati per pretendere il pagamento della tassa e del suo supplemento.
art. 86 comma 2 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3270 art. 68 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3270 art. 97 comma 2 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 art. 2694 c.c. c. cost. 22 maggio 1974 n. 141
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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