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115824
IDG771000697
77.10.00697 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
metta vittorio
nota a comm. centr. sez. ii 1 luglio 1976, n. 9206
Iva trib. er., an. 6 (1977), fasc. 5-6 (31 marzo), pag. 365
d2160
conformemente alla tesi giurisprudenziale, l' a. ritiene che rispetto alle norme di esenzione tributaria (nella specie, art. 8 della legge n. 614 del 1966) la costituzione dell' impresa possa considerarsi realizzata solo quando la stessa abbia iniziato a funzionare. osserva che la costituzione di un' impresa, cioe' l' aggregazione di tutti i fattori produttivi, puo' in teoria precedere l' inizio dell' attivita' di produzione dell' impresa stessa, ma che e' da escludere che il legislatore abbia inteso far decorrere la concessione del beneficio dal momento della costituzione ed il computo della durata del beneficio dall' inizio dell' attivita' dell' impresa.
art. 8 l. 22 luglio 1966 n. 614
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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