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115843
IDG771000720
77.10.00720 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
metta vittorio
nota a comm. centr. sez. viii 27 aprile 1976, n. 5804
Iva trib. er., an. 6 (1977), fasc. 8 (30 aprile), pag. 540
d2171; d2175
condividendo la tesi giurisprudenziale, l' a. sostiene che l' obbligo della motivazione comporta che tutte le autorita' giudicanti (compresi gli organi del contenzioso tributario) espongano le ragioni della decisione. osserva che la motivazione, anche se concisa, deve consentire l' individuazione del procedimento logico attraverso cui il giudice ha applicato la norma al caso concreto. in tal senso e' motivata la pronuncia in tema di valutazione di redditi costituenti la base imponibile che indichi i dati considerati nella valutazione e nell' eventuale calcolo estimativo.
art. 111 cost. art. 132 c.p.c. art. 360 n. 5 c.p.c. art. 37 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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