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| IDG771000723 | |
| 77.10.00723 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| nanula gaetano
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| questioni in tema di rivalutazione col metodo indiretto
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| art. 22 comma 2 lett. b l. 2 dicembre 1975 n. 576
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| Iva trib. er., an. 6 (1977), fasc. 9 (15 maggio), pag. 607-616
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d23063; d23073
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| l' a. ricorda che il metodo indiretto di rivalutazione dei capitali
patrimoniali delle imprese prevede la facolta' di aumentare del 50%
il capitale proprio dell' impresa (cioe' il capitale versato,
aumentato delle riserve non destinate alla copertura di specifici
oneri e passivita', ma diminuito delle perdite di esercizi anteriori
riportate a nuovo) risultante alla chiusura dell' esercizio 1971.
esaminando se nel concetto di capitale proprio rientrino componenti
non espressamente nominate dalla legge, l' a. sostiene che devono
considerarsi parte integrante di tale capitale i saldi attivi
derivanti da precedenti leggi di rivalutazione monetaria (in quanto
rappresentano una componente dell' eccedenza complessiva dell' attivo
sul passivo aziendale) gia' tassati o dichiarati esenti; criticando
la tesi ministeriale, esclude che la rivalutabilita' di detti saldi
sia subordinata alla continuita' della loro presenza in bilancio fra
l' esercizio 1971 e quello in cui si procede alla rivalutazione.
condivide invece l' avviso ministeriale nel ritenere che l' avanzo
utili, pur non essendo nominato nella legge, debba essere incluso tra
le componenti della base rivalutabile, rientrando nel piu' ampio
concetto di riserva. considerando che il metodo indiretto di
rivalutazione si ispira al principio dell' effettivita' dei valori
che compongono il capitale proprio dell' impresa, l' a., dissentendo
dall' orientamento ministeriale, non ritiene che l' imprenditore
possa rivalutare anche la perdita dell' esercizio sul cui bilancio
effettua la rivalutazione. sostiene che quindi dal patrimonio netto
vanno stornate non solo le perdite di esercizi precedenti, ma anche
quella dell' ultimo esercizio, al fine di determinare il capitale
proprio attuale da confrontare con quello dell' esercizio chiuso nel
1971, rivalutando l' inferiore dei 2.
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| l. 11 febbraio 1952 n. 74
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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