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| IDG771000724 | |
| 77.10.00724 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cristiani luca
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| la documentazione dei costi dell' impresa
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| tit. v d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
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| Iva trib. er., an. 6 (1977), fasc. 9 (15 maggio), pag. 617-620
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| d23063; d23073; d21514; d31111
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| l( a. osserva che dalle istruzioni ministeriali emanate in tema di
documentazione dei costi dell' impresa si desume il restrittivo
orientamento secondo cui l' imprenditore puo' dedurre dal reddito d'
impresa solo i costi di cui e' in grado di fornire adeguata
documentazione. pur ammettendo la piena conformita' di tale tesi ai
principi tributari, dubita della fondatezza di un atteggiamento tanto
severo da esigere dall' impresa la rigorosa certificazione di ogni
pur minimo esborso. esaminando le norme emanate in materia con la
riforma tributaria, rileva che e' stato introdotto un regime di
stretta corrispondenza tra contabilita' civilistica e fiscale,
secondo il quale la determinazione del reddito imponibile dell'
impresa si basa sulle risultanze del conto profitti e perdite; per
alcune voci di cui si imponeva una valutazione improntata alle
diverse finalita' di ordine fiscale il legislatore ha dettato norme
apposite. poiche' i criteri tributari di determinazione del reddito
prevalgono ai fini fiscali su quelli economici, il costo che un'
impresa abbia sopportato e regolarmente inserito in contabilita'
generale e' indeducibile solo se tale lo considera una norma fiscale.
secondo l' a. dal sistema e dai principi si evince la detraibilita'
di un costo effettivamente sostenuto e non documentabile o per
impossibilita' materiale o per l' intervento di fattori incidentali
di vario ordine, tanto piu' se il conto profitti e perdite risulta
inciso da tale spesa. l' a. precisa che deve ritenersi deducibile un
costo di cui manchi una certificazione specifica, ma che possa
documentarsi in via indiretta (sulla scorta dell' adeguata
documentazione di un diverso costo) o in via interna (attraverso le
scritture civilistiche dell' impresa).
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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