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Documento


115850
IDG771000727
77.10.00727 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
nanula gaetano
sulla rivalutazione dei fabbricati formanti oggetto dell' attivita' di produzione e di scambio dell' impresa
artt. 22-25 l. 2 dicembre 1975, n. 576
Iva trib. er., an. 6 (1977), fasc. 11 (15 giugno), pag. 741-751
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d23063; d23071; d23073; d24043; d312207; d312217; d312225; d312305
l' a. riferisce che secondo l' orientamento ministeriale gli immobili posseduti da imprese di costruzione, formanti cioe' oggetto dell' attivita' di produzione e di scambio dell' impresa, non sono rivalutabili. osserva che la legge n. 576 del 1975, nell' individuare i beni rivalutabili, si e' riferita al sistema civilistico e non ha applicato i criteri di qualificazione fiscale dei beni, prescindendo dalla considerazione della loro destinazione ed attenendosi alla loro natura: e' pertanto irrilevante ai fini rivalutativi la classificabilita' dei beni tra quelli alla cui produzione od al cui scambio e' diretta l' attivita' dell' impresa ovvero tra quelli relativi all' impresa, diversi dai suddetti. di conseguenza secondo l' a. la rivalutazione degli immobili (come dei titoli azionari, dei brevetti industriali ed opere dell' ingegno) compete indipendentemente dalla circostanza che siano fiscalmente compresi tra i beni costituenti oggetto di produzione o di scambio da parte dell' impresa (sempreche' siano stati acquistati o prodotti entro il 31 dicembre 1973 e siano presenti presso l' azienda al momento della rivalutazione). l' a. osserva infine che il criterio interpretativo che fa derivare dalla destinazione dei beni all' attivita' di scambio dell' impresa la preclusione alla rivalutazione dei beni stessi appare restrittivo e contrastante sia con la lettera sia con lo spirito della legge di rivalutazione. desume ulteriori argomenti contrari dall' iter di formazione della legge stessa e dalla considerazione che l' accoglimento della tesi criticata porterebbe all' assurda conclusione secondo cui i titoli azionari non sarebbero quasi mai rivalutabili.
art. 53 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 art. 54 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 art. 5 comma 2 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 598 art. 2 d.p.r. 28 marzo 1975 n. 60 art. 2424 c.c. art. 2425 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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