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| IDG771000727 | |
| 77.10.00727 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| nanula gaetano
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| sulla rivalutazione dei fabbricati formanti oggetto dell' attivita'
di produzione e di scambio dell' impresa
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| artt. 22-25 l. 2 dicembre 1975, n. 576
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| Iva trib. er., an. 6 (1977), fasc. 11 (15 giugno), pag. 741-751
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d23063; d23071; d23073; d24043; d312207; d312217; d312225; d312305
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| l' a. riferisce che secondo l' orientamento ministeriale gli immobili
posseduti da imprese di costruzione, formanti cioe' oggetto dell'
attivita' di produzione e di scambio dell' impresa, non sono
rivalutabili. osserva che la legge n. 576 del 1975, nell' individuare
i beni rivalutabili, si e' riferita al sistema civilistico e non ha
applicato i criteri di qualificazione fiscale dei beni, prescindendo
dalla considerazione della loro destinazione ed attenendosi alla loro
natura: e' pertanto irrilevante ai fini rivalutativi la
classificabilita' dei beni tra quelli alla cui produzione od al cui
scambio e' diretta l' attivita' dell' impresa ovvero tra quelli
relativi all' impresa, diversi dai suddetti. di conseguenza secondo
l' a. la rivalutazione degli immobili (come dei titoli azionari, dei
brevetti industriali ed opere dell' ingegno) compete
indipendentemente dalla circostanza che siano fiscalmente compresi
tra i beni costituenti oggetto di produzione o di scambio da parte
dell' impresa (sempreche' siano stati acquistati o prodotti entro il
31 dicembre 1973 e siano presenti presso l' azienda al momento della
rivalutazione). l' a. osserva infine che il criterio interpretativo
che fa derivare dalla destinazione dei beni all' attivita' di scambio
dell' impresa la preclusione alla rivalutazione dei beni stessi
appare restrittivo e contrastante sia con la lettera sia con lo
spirito della legge di rivalutazione. desume ulteriori argomenti
contrari dall' iter di formazione della legge stessa e dalla
considerazione che l' accoglimento della tesi criticata porterebbe
all' assurda conclusione secondo cui i titoli azionari non sarebbero
quasi mai rivalutabili.
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| art. 53 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
art. 54 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
art. 5 comma 2 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 598
art. 2 d.p.r. 28 marzo 1975 n. 60
art. 2424 c.c.
art. 2425 c.c.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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