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115855
IDG771000732
77.10.00732 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
metta vittorio
nota a cass. sez. i 9 luglio 1976, n. 2603
Iva trib. er., an. 6 (1977), fasc. 11 (15 giugno), pag. 766
d23106; d30552
conformemente alla tesi giurisprudenziale, l' a. ritiene che criteri ed aliquota previsti dagli artt. 30 e 31 della tariffa a allegata alla previgente legge di registro per la tassazione della delegazione di pagamento, riguardando fatti che presuppongono l' esistenza dell' accettazione del creditore, non fossero applicabili ad un accordo di accollo semplice, riconducibile nell' ambito della previsione di cui all' art. 28, relativa in genere gli obblighi di somme e valori.
art. 30 tar. all. a r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 art. 31 tar. all. a r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 art. 28 tar. all. a r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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