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115862
IDG771000739
77.10.00739 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ghini alfonso
l' imposta di registro per gli atti relativi all' impresa familiare
art. 25 l. 13 aprile 1977, n. 114
Iva trib. er., an. 6 (1977), fasc. 12 (30 giugno), pag. 813-821
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d23063; d23103; d30128
ricordata la normativa fiscale relativa all' impresa familiare ai fini dell' imposizione diretta ed indiretta e le istruzioni (ormai superate) diramate dal ministero delle finanze per l' applicazione in materia dell' imposta di registro, l' a. precisa che con l' art. 25 della legge n. 114 del 1977 gli atti relativi all' impresa familiare sono stati assoggettati ad imposta fissa di registro (lire 5000 per ogni atto). la determinazione delle quote di partecipazione agli utili dell' impresa familiare tra gli aventi diritto deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata posti in essere prima dell' inizio del periodo d' imposta. in sede di regolamentazione applicativa il ministero delle finanze ha peraltro concesso una sanatoria, consentendo di regolarizzare entro il 31 marzo 1977 gli atti privi dei requisiti richiesti. ogni atto di determinazione delle quote deve recare la sottoscrizione di tutti i soggetti aventi diritto in essi indicati, l' esatta specificazione dell' impresa familiare con indicazione dell' oggetto e della sede, l' esatta determinazione delle quote espresse in misura percentuale o in parti; e' richiesta l' insussistenza nell' atto di condizioni che possano comportare modificazioni nella definitivita' dell' imputazione fiscale operata, a periodo d' imposta concluso, delle quote di reddito attribuite agli aventi diritto. gli atti di fissazione delle quote sono efficaci fino a modificazione delle stesse. sono soggetti ad imposta fissa gli atti redatti successivamente per modificare la ripartizione degli utili od in rapporto a movimenti nella compagine familiare. gli atti di determinazione delle quote sono da registrare in termine fisso; quelli con cui i partecipanti all' impresa familiare provvedono alla distribuzione degli utili sono da registrare solo in caso d' uso.
art. 230 bis c.c. art. 9 l. 2 dicembre 1975, n. 576 art. 11 pt. i tar. all. a d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 art. 5 ultimo comma d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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