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115867
IDG771000744
77.10.00744 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
metta vittorio
nota a cass. sez. i 22 luglio 1976, n. 2891
Iva trib. er., an. 6 (1977), fasc. 12 (30 giugno), pag. 835-836
d23123; d201
l' a. precisa che secondo un consolidato orientamento della cassazione la parte del decreto ministeriale 19 dicembre 1963 relativa alla determinazione della base imponibile ai fini dell' ige sulle acque minerali, medicinali e da tavola e sulle acque e bevande gassate, nonche' i decreti degli intendenti di finanza con i quali sono stati determinati i prezzi di vendita dei suddetti prodotti in virtu' della delega contenuta nel decreto citato sono illegittimi e devono essere disapplicati. osserva che la legge non ha autorizzato il ministro delle finanze ne' a determinare il prezzo di vendita dei prodotti in questione ne' tanto meno a delegare tale compito agli intendenti di finanza.
art. 10 d.lg.lt. 19 ottobre 1944, n. 348 art. 3 l. 4 marzo 1959, n. 110 l. 27 novembre 1956, n. 358 art. 23 cost. art. 5 all. e l. 20 marzo 1865, n. 2248 art. 43 d.m. 19 dicembre 1963
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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