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115927
IDG771000806
77.10.00806 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
salvio armando
ancora divagazioni sui casi pratici in materia di imposta di registro
art. 34 l. 8 giugno 1936, n. 1231 art. 38 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
Nuova riv. trib., an. 33 (1977), fasc. 5, pag. 209-211
d21719; d2175; d2172
in merito alla questione relativa alla notificazione della decisione della commissione centrale delle imposte e successivo accesso alla giurisdizione ordinaria in materia di imposta di registro, l' a. osserva che prima della riforma tributaria secondo l' orientamento della cassazione doveva ritenersi applicabile anche al settore delle imposte indirette la norma (relativa alle controversie riguardanti le imposte dirette) che fissava in 3 mesi il termine entro cui l' ufficio doveva notificare al contribuente la decisione della commissione centrale, a pena di decadenza dal diritto di proporre azione giudiziaria. con la riforma del contenzioso tributario la notifica avviene a cura della segreteria della commissione direttamente al contribuente ed all' ufficio interessato entro 10 giorni dal deposito; il dispositivo della decisione e' depositato immediatamente in segreteria e le parti possono prendere visione.
art. 20 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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