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115944
IDG771000823
77.10.00823 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
valle velio
lo "scorporo" dell' iva nelle vendite al minuto e nelle attivita' assimilate
artt. 27 e 18 d.p.r. 26 ottobre 1972
Nuova riv. trib., an. 33 (1977), fasc. 7, pag. 317-320
d23154; d23153; d23156
l' a. ricorda che commercianti al minuto ed esercenti attivita' assimilate per determinare la base imponibile delle operazioni effettuate devono diminuire l' importo lordo dei corrispettivi di percentuali fissate in relazione alle diverse aliquote. si tratta dell' operazione c.d. di scorporo dell' iva, intesa a discriminare il prezzo netto dal tributo in esso incorporato, ma fonte di inconvenienti, in quanto i "moltiplicatori percentuali" previsti dalla legge sono arrotondati per difetto e pertanto l' importo finale si discosta piu' o meno sensibilmente, a seconda dei casi, dal costo effettivo del bene o servizio. in luogo di tale procedimento di scorporo, basato su di un macchinoso calcolo di scomposizione e ricomposizione del prezzo ed inesatto, l' a. ritiene preferibile l' adozione della formula finanziaria c.d. "dello sconto razionale", che si fonda su di un procedimento matematico rigorosamente esatto e che consentirebbe di ridurre i tempi di calcolo. constatata criticamente la conferma del metodo dello scorporo per percentuali rilevabile nel decreto n. 15 del 1977, l' a. auspica l' intervento di una pronuncia ministeriale intesa ad attribuire validita' al procedimento della formula finanziaria, anche allo scopo di evitare che il divario d' imposta risultante dall' adozione di detto procedimento rispetto a quello previsto dalla legge faccia incorrere in non lievi sanzioni.
art. 41 commi 1 e 4 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 47 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 12 d.l. 7 febbraio 1977, n. 15
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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