Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


115962
IDG771000842
77.10.00842 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
tuminelli rosario
considerazioni generali sul "lavoro autonomo" ovvero: sull' arte e sulla professione
art. 49 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 5 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
Rass. mens. imp. dr., an. 25 (1976), fasc. 7-8, pag. 545-552
d23020; d23060; d23150; d720; d7403
l' a. precisa che civilisticamente il lavoro autonomo si definisce come la prestazione di opere, servizi ed attivita' intellettuali che presenti i seguenti requisiti: assenza di vincolo di subordinazione, prevalenza del lavoro proprio, esercizio della professione non costituente elemento di attivita' organizzata in forma d' impresa, rapporto non rientrante nella disciplina del libro iv del codice civile; professionalita' ed abitualita' non sono elementi essenziali. ricordata la disciplina dei redditi di lavoro autonomo prevista nel sistema tributario previgente ai fini dell' imposta di ricchezza mobile, l' a. precisa che ai fini dell' iva il concetto di lavoro autonomo viene a restringersi, risultandone esclusa ogni attivita' di piccola impresa o di prestazione di opere. il nuovo concetto di lavoro autonomo utilizzabile ai fini fiscali va peraltro desunto dall' art. 49 del decreto sull' irpef, secondo il quale per esercizio di arti e professioni si intende l' esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, senza vincolo di subordinazione, di attivita' diverse da quelle fondiarie e d' impresa. l' esercizio di arti e professioni si ritrova nello stesso decreto con riferimento alle societa' od associazioni costituite tra artisti e professionisti. il lavoro autonomo conserva la sua natura anche se manca la professionalita' o l' abitualita' e presenta la caratteristica oggettiva dell' intellettualita'.
art. 2222 c.c. art. 85 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645 art. 5 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 77 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati