| 115963 | |
| IDG771000843 | |
| 77.10.00843 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| linguiti gaetano
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| ancora in tema di tassazione degli arretrati delle pensioni (art. 20
legge 2 dicembre 1975, n. 576)
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| art. 20 l. 2 dicembre 1975, n. 576
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| Rass. mens. imp. dr., an. 25 (1976), fasc. 7-8, pag. 553-556
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d23060; d23063
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| l' a. osserva che l' art. 20 della legge n. 576 del 1975 ha lo scopo
di correggere gli effetti distorsivi della tassazione separata degli
arretrati delle pensioni e di riconoscere agli aventi diritto le
detrazioni di cui non hanno potuto beneficiare nell' anno di
riferimento degli arretrati per carenza di materia impositiva: il
regime di tassazione separata vigente priva infatti gli interessati,
per il ritardo nella percezione del reddito, di attenuazioni del
prelievo tributario concesse agli altri contribuenti che godono di
redditi di lavoro dipendente. rileva la mancanza di una norma di
diritto transitorio per gli arretrati di pensioni relativi ad epoca
anteriore al 1975 e corrisposti nel periodo i gennaio-4 dicembre 1975
(per i quali si poteva legalizzare un diritto di ripetizione), l'
incertezza del procedimento di prelievo dell' imposta nel caso di
arretrato di pensione riferito al 1973 o ad anno precedente, nonche'
la mancata regolamentazione in via legislativa od amministrativa del
trattamento economico di acconti di ratei di pensione erogati come
anticipo di cassa da enti diversi da quelli cui fanno carico gli
assegni pensionistici, salva restituzione.
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| art. 46 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
art. 12 lett. e d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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