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| IDG771000844 | |
| 77.10.00844 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| di pietro corrado
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| la liquidazione coatta amministrativa e la procedura esattoriale nei
riflessi della recente legge n. 400 del 17 luglio 1975
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| l. 17 luglio 1975, n. 400
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| Rass. mens. imp. dr., an. 25 (1976), fasc. 7-8, pag. 556-558
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| d21806; d31302
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| l' a. ricorda che la legge n. 400 del 1975 ha inibito a tutti i
creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui
beni degli enti per i quali l' autorita' competente ha emesso il
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, modificando
cosi' la norma secondo cui l' esattore puo' procedere all'
espropriazione anche quando il debitore sia dichiarato fallito ovvero
sottoposto a liquidazione coatta amministrativa. ricorda inoltre che
l' esattore deve insinuare il credito nella procedura di liquidazione
coatta: l' a. illustra tale procedura, sottolineandone le analogie
con quella fallimentare. circa le iniziative processuali che l'
esattore e' tenuto a porre in atto, l' a. ritiene che se nel momento
in cui l' impresa viene sottoposta a liquidazione i termini non sono
ancora decorsi sia opportuno far certificare dall' ufficiale
esattoriale in apposito verbale l' inibizione di cui alla legge n.
400 del 1975 citando gli estremi del provvedimento e corredando il
verbale di una dichiarazione dell' autorita' amministrativa che lo ha
emesso. ritiene inoltre che nel caso in cui la procedura infruttuosa
sia stata esperita nei termini di cui all' art. 17 del decreto n. 603
del 1973 ed anteriormente alla data del provvedimento di liquidazione
sia opportuno riprodurre gli atti dalla data della liquidazione. l'
a. illustra infine la procedura per la denuncia di morosita' e per la
presentazione della domanda di rimborso.
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| art. 51 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
art. 17 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 603
art. 18 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 603
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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