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115964
IDG771000844
77.10.00844 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
di pietro corrado
la liquidazione coatta amministrativa e la procedura esattoriale nei riflessi della recente legge n. 400 del 17 luglio 1975
l. 17 luglio 1975, n. 400
Rass. mens. imp. dr., an. 25 (1976), fasc. 7-8, pag. 556-558
d21806; d31302
l' a. ricorda che la legge n. 400 del 1975 ha inibito a tutti i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni degli enti per i quali l' autorita' competente ha emesso il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, modificando cosi' la norma secondo cui l' esattore puo' procedere all' espropriazione anche quando il debitore sia dichiarato fallito ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa. ricorda inoltre che l' esattore deve insinuare il credito nella procedura di liquidazione coatta: l' a. illustra tale procedura, sottolineandone le analogie con quella fallimentare. circa le iniziative processuali che l' esattore e' tenuto a porre in atto, l' a. ritiene che se nel momento in cui l' impresa viene sottoposta a liquidazione i termini non sono ancora decorsi sia opportuno far certificare dall' ufficiale esattoriale in apposito verbale l' inibizione di cui alla legge n. 400 del 1975 citando gli estremi del provvedimento e corredando il verbale di una dichiarazione dell' autorita' amministrativa che lo ha emesso. ritiene inoltre che nel caso in cui la procedura infruttuosa sia stata esperita nei termini di cui all' art. 17 del decreto n. 603 del 1973 ed anteriormente alla data del provvedimento di liquidazione sia opportuno riprodurre gli atti dalla data della liquidazione. l' a. illustra infine la procedura per la denuncia di morosita' e per la presentazione della domanda di rimborso.
art. 51 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 art. 17 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 603 art. 18 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 603
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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