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| IDG771000851 | |
| 77.10.00851 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| linguitti gaetano
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| in tema di chiarezza e trasparenza del bilancio (art. 52, comma primo
e art. 74, comma secondo, d.p.r. 597)
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| art. 52 comma 1 e 74 comma 2 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
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| Rass. mens. imp. dr., an. 25 (1976), fasc. 10, pag. 759-767
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d21514; d23063; d23073
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| ricordato che l' obbligo della redazione del bilancio con il conto
profitti e perdite, previsto dal codice civile per gli amministratori
delle societa', e' stato sancito anche dalla normativa tributaria, l'
a. osserva che la prescrizione civilistica secondo cui le poste
contabili vanno formulate con chiarezza e precisione esprime un
principio di trasparenza riferibile a voci del bilancio desumibili
mediante calcoli ragionieristici di cui il legislatore fornisce
parametri di limite al fine di contenere entro quote di sicurezza le
attivita' di valutazione e stima inerenti alla determinazione del
valore di ciascun cespite societario. la ragione dell' obbligo di
verita', chiarezza e precisione del bilancio risiede nella funzione
informativa nei confronti degli associati e nel fine di esposizione
della situazione patrimoniale (oltre che in un interesse generale al
controllo della conduzione delle imprese). circa il collegamento tra
utile emergente dal bilancio civilistico e reddito fiscale ed il
problema del superamento dell' antinomia degli artt. 52 (che
sembrerebbe ammettere la riduzione del risultato del bilancio
mediante l' imputazione di costi ed oneri non contabilizzati) e 74
del decreto sull' irpef (che vieterebbe la rilevanza ai fini della
determinazione del reddito dei costi ed oneri non registrati in
contabilita'), l' a. sostiene che il contrasto e' solo apparente: l'
art. 52 ha un campo operativo piu' esteso, consentendo che tutti i
dati positivi e negativi concorrenti a formare l' utile di bilancio
possano essere modificati alla luce dei criteri indicati; l' art. 74
ha un campo operativo piu' limitato, permettendo la detraibilita' dei
soli costi ed oneri fiscalmente deducibili iscritti nel conto
profitti e perdite. entrambe le norme si riferiscono al bilancio
civilistico.
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| art. 2423 c.c.
art. 2424 c.c.
art. 2425 c.c.
art. 2426 c.c.
art. 2427 c.c.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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