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115971
IDG771000851
77.10.00851 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
linguitti gaetano
in tema di chiarezza e trasparenza del bilancio (art. 52, comma primo e art. 74, comma secondo, d.p.r. 597)
art. 52 comma 1 e 74 comma 2 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
Rass. mens. imp. dr., an. 25 (1976), fasc. 10, pag. 759-767
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d21514; d23063; d23073
ricordato che l' obbligo della redazione del bilancio con il conto profitti e perdite, previsto dal codice civile per gli amministratori delle societa', e' stato sancito anche dalla normativa tributaria, l' a. osserva che la prescrizione civilistica secondo cui le poste contabili vanno formulate con chiarezza e precisione esprime un principio di trasparenza riferibile a voci del bilancio desumibili mediante calcoli ragionieristici di cui il legislatore fornisce parametri di limite al fine di contenere entro quote di sicurezza le attivita' di valutazione e stima inerenti alla determinazione del valore di ciascun cespite societario. la ragione dell' obbligo di verita', chiarezza e precisione del bilancio risiede nella funzione informativa nei confronti degli associati e nel fine di esposizione della situazione patrimoniale (oltre che in un interesse generale al controllo della conduzione delle imprese). circa il collegamento tra utile emergente dal bilancio civilistico e reddito fiscale ed il problema del superamento dell' antinomia degli artt. 52 (che sembrerebbe ammettere la riduzione del risultato del bilancio mediante l' imputazione di costi ed oneri non contabilizzati) e 74 del decreto sull' irpef (che vieterebbe la rilevanza ai fini della determinazione del reddito dei costi ed oneri non registrati in contabilita'), l' a. sostiene che il contrasto e' solo apparente: l' art. 52 ha un campo operativo piu' esteso, consentendo che tutti i dati positivi e negativi concorrenti a formare l' utile di bilancio possano essere modificati alla luce dei criteri indicati; l' art. 74 ha un campo operativo piu' limitato, permettendo la detraibilita' dei soli costi ed oneri fiscalmente deducibili iscritti nel conto profitti e perdite. entrambe le norme si riferiscono al bilancio civilistico.
art. 2423 c.c. art. 2424 c.c. art. 2425 c.c. art. 2426 c.c. art. 2427 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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