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115979
IDG771000859
77.10.00859 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
santella antonio
fusione e incorporazione di societa'. della perdita da incorporazione e del suo trattamento fiscale
artt. 2501 e 2504 c.c.
Rass. mens. imp. dr., an. 25 (1976), fasc. 11, pag. 857-863
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d23020; d23063; d23073; d3125
l' a. ricorda che la fusione delle societa' puo' assumere la forma della fusione propriamente detta, mediante cui 2 o piu' societa' confluiscono in una nuova societa' cessando di esistere, o quella dell' incorporazione, mediante cui una societa' confluisce in un' altra: tali spostamenti di patrimoni dall' una all' altra soggettivita' hanno carattere di successione a titolo universale, con la conseguenza che si verifica il caso di complessi economici che seguitano a vivere ed operare sotto diversa veste giuridica. sotto la legislazione tributaria previgente veniva tassata con l' imposta di ricchezza mobile la plusvalenza emersa nel trapasso dalla societa' fusa o incorporata a quella risultante dalla fusione o incorporante; ereditando l' incorporante una corrispondente minusvalenza, la rivalutazione dei cespiti incorporati dava luogo a tassazione della plusvalenza in quanto iscritta in bilancio. secondo il principio dell' unicita' del bilancio tale nuova plusvalenza poteva essere compensata con la pari perdita d' incorporazione, ma nel silenzio della legge sussistevano perplessita' al riguardo. la nuova normativa (peraltro criticata da parte autorevole della dottrina) ha messo ordine nella materia. a carico delle societa' che per effetto dell' incorporazione o della fusione cessano di esistere non possono configurarsi plusvalenze ne' minusvalenze, anche se risultanti dalle situazioni prescritte dall' art. 2502 del codice civile; la societa' incorporante o quella risultante dalla fusione subentra in tutti gli obblighi e diritti delle societa' fuse o incorporate che cessano di essere soggetti d' imposta. le plusvalenze iscritte nel bilancio della societa' risultante dalla fusione od incorporante sono intassabili fino a concorrenza della differenza tra costo delle azioni o quote dell' incorporata e valore del patrimonio netto.
art. 16 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 598 art. 54 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 57 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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