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115980
IDG771000860
77.10.00860 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
carrubba sebastiano
pensioni, annualita', vitalizi, rendite pagate da stati esteri
art. 41 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601
Rass. mens. imp. dr., an. 25 (1976), fasc. 11, pag. 863-867
d260; d2160
l' a. illustra il significato dei termini "pensioni", "annualita'", "vitalizi" e "rendite" nelle convenzioni stipulate dallo stato italiano con alcuni stati esteri per evitare le doppie imposizioni. premesso che per lo piu' le convenzioni distinguono tra pensioni pubbliche pagate dallo stato o da una sua "suddivisione politica o territoriale" o enti locali e pensioni private, precisa che le pensioni pagate da uno stato estero non sono tassabili nel primo caso in italia. annualita', vitalizi e rendite seguono la sorte delle pensioni private, essendo tassabili in italia ed esenti nello stato in cui si trova la fonte erogatrice. peraltro sono previste deroghe alla disciplina delle pensioni pubbliche a seconda che il percipiente abbia o meno la cittadinanza dello stato a favore del quale ha reso i propri servizi ovvero risieda permanentemente nello stato diverso da quello che eroga la pensione. l' a. ricorda in materia le convenzioni con gli stati uniti d' america e con il belgio.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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