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115987
IDG771000867
77.10.00867 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
jacondini antonio
divagazioni sulla nuova normativa. significato e limiti degli articoli 38 e 39 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
artt. 38 e 39 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
Rass. mens. imp. dr., an. 25 (1976), fasc. 12, pag. 978-987
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d23062; d23065; d23063; d24045; d21551
l' a. precisa che secondo un corretto chiarimento ministeriale il iv comma dell' art. 38 del decreto n. 600 del 1973, stabilendo che se il reddito complessivo risultante dalla determinazione analitica e' inferiore a quello fondatamente attribuibile al contribuente in base ad elementi e circostanze di fatto certi l' ufficio determina sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze, ha inteso accordare all' ufficio una facolta' per la rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche, nel quadro delle attribuzioni degli uffici in tema di accertamenti e controlli. per facilitare i compiti dell' ufficio, consentendo allo stesso un piu' rapido ed obiettivo accertamento induttivo, e per garantire il contribuente dall' operato dell' organo accertatore, la norma prevede la fissazione con decreto ministeriale di indici e coefficienti presuntivi di reddito o maggior reddito in relazione ad elementi di capacita' contributiva indicati. agli effetti dell' ilor il maggior reddito accertato sinteticamente e' considerato reddito di capitale, salva la facolta' del contribuente di provarne l' appartenenza ad altre categorie di redditi. la norma in questione non riguarda la determinazione del reddito d' impresa delle persone fisiche obbligate alla tenuta delle scritture contabili, che soggiace ai canoni di determinazione di cui agli artt. 51 e seguenti. mentre l' art. 38 regola la rettifica dell' intera dichiarazione del soggetto passivo con riferimento al reddito complessivo dichiarato dalla persona fisica, l' art. 39 va inteso come norma regolatrice nei limiti della determinazione di una sola categoria di reddito (impresa, impresa minore, esercizio di arti e professioni) che, strutturato in base alle scritture contabili, concorre alla formazione di quello totale.
art. 51 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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