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| IDG771000867 | |
| 77.10.00867 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| jacondini antonio
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| divagazioni sulla nuova normativa. significato e limiti degli
articoli 38 e 39 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
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| artt. 38 e 39 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
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| Rass. mens. imp. dr., an. 25 (1976), fasc. 12, pag. 978-987
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d23062; d23065; d23063; d24045; d21551
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| l' a. precisa che secondo un corretto chiarimento ministeriale il iv
comma dell' art. 38 del decreto n. 600 del 1973, stabilendo che se il
reddito complessivo risultante dalla determinazione analitica e'
inferiore a quello fondatamente attribuibile al contribuente in base
ad elementi e circostanze di fatto certi l' ufficio determina
sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione al contenuto
induttivo di tali elementi e circostanze, ha inteso accordare all'
ufficio una facolta' per la rettifica delle dichiarazioni presentate
dalle persone fisiche, nel quadro delle attribuzioni degli uffici in
tema di accertamenti e controlli. per facilitare i compiti dell'
ufficio, consentendo allo stesso un piu' rapido ed obiettivo
accertamento induttivo, e per garantire il contribuente dall' operato
dell' organo accertatore, la norma prevede la fissazione con decreto
ministeriale di indici e coefficienti presuntivi di reddito o maggior
reddito in relazione ad elementi di capacita' contributiva indicati.
agli effetti dell' ilor il maggior reddito accertato sinteticamente
e' considerato reddito di capitale, salva la facolta' del
contribuente di provarne l' appartenenza ad altre categorie di
redditi. la norma in questione non riguarda la determinazione del
reddito d' impresa delle persone fisiche obbligate alla tenuta delle
scritture contabili, che soggiace ai canoni di determinazione di cui
agli artt. 51 e seguenti. mentre l' art. 38 regola la rettifica dell'
intera dichiarazione del soggetto passivo con riferimento al reddito
complessivo dichiarato dalla persona fisica, l' art. 39 va inteso
come norma regolatrice nei limiti della determinazione di una sola
categoria di reddito (impresa, impresa minore, esercizio di arti e
professioni) che, strutturato in base alle scritture contabili,
concorre alla formazione di quello totale.
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| art. 51 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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