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Documento


116077
IDG770601563
77.06.01563 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gabrielli giovanni
l' ordine giudiziale di pagare a familiari del creditore
Riv. dir. civ., an. 22 (1976), fasc. 5, pt. 1, pag. 445-470
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30520
pratico; teorico-sistematico
formale
preso atto che nel nostro ordinamento esiste una sorta di pignoramento provvisionale con oggetto flussi di reddito costanti del debitore di una prestazione periodica, l' a. prende in considerazione le difficolta' che si manifestano sul piano del diritto sostanziale. relativamente ai presupposti dell' ordine giudiziale di pagare parte del reddito a familiari dell' avente diritto l' a. non ritiene ammissibile una disposizione ex officio da parte del giudice ed afferma che l' inadempimento resta il presupposto di questa come di ogni altra forma di esecuzione forzata; inadempimento che, nel caso dell' assegno periodico dovuto dall' uno all' altro coniuge divorziato, puo' consistere anche nell' inadempimento di un diverso obbligo in precedenza corrente tra gli stessi soggetti. per quanto attiene l' oggetto dell' ordine di pagamento l' a. afferma che esso va inteso in maniera tale da ricomprendervi le somme dovute all' obbligato a qualsiasi titolo, interpretando estensivamente l' art. 8, legge 1 dicembre 1970, n. 898 e l' art. 148, comma 2 codice civile, si' da adeguarsi all' art. 156, comma 6 codice civile. l' ordine giudiziale di pagamento incontra dei limiti quantitativi per il fatto che si incide su redditi da lavoro: se i beneficiari sono il coniuge legalmente separato ed i figli minori, la natura alimentare relativo obbligo consente l' applicazione dell' art. 545 codice procedura civile. per quanto riguarda il coniuge divorziato, la natura assistenziale del relativo credito induce a ritenere non giusto che se ne sacrifichi la possibilita' di un soddisfacimento coattivo per l' esistenza di esigenze familiari ulteriori. comunque le singole previsioni che prevedono l' ordine di pagamento si riconducono ad un unico fondamento che si risolve nella volonta' legislativa di favorire il soddisfacimento coattivo delle prestazioni di assistenza patrimoniale che si collegano alla famiglia nucleare prescindendo dall' attualita' di tali vincoli e dall' impuntabilita' del loro allentamento o della loro recisione.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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