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| IDG770601563 | |
| 77.06.01563 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| gabrielli giovanni
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| l' ordine giudiziale di pagare a familiari del creditore
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| Riv. dir. civ., an. 22 (1976), fasc. 5, pt. 1, pag. 445-470
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d30520
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| pratico; teorico-sistematico
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| formale
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| preso atto che nel nostro ordinamento esiste una sorta di
pignoramento provvisionale con oggetto flussi di reddito costanti del
debitore di una prestazione periodica, l' a. prende in considerazione
le difficolta' che si manifestano sul piano del diritto sostanziale.
relativamente ai presupposti dell' ordine giudiziale di pagare parte
del reddito a familiari dell' avente diritto l' a. non ritiene
ammissibile una disposizione ex officio da parte del giudice ed
afferma che l' inadempimento resta il presupposto di questa come di
ogni altra forma di esecuzione forzata; inadempimento che, nel caso
dell' assegno periodico dovuto dall' uno all' altro coniuge
divorziato, puo' consistere anche nell' inadempimento di un diverso
obbligo in precedenza corrente tra gli stessi soggetti. per quanto
attiene l' oggetto dell' ordine di pagamento l' a. afferma che esso
va inteso in maniera tale da ricomprendervi le somme dovute all'
obbligato a qualsiasi titolo, interpretando estensivamente l' art. 8,
legge 1 dicembre 1970, n. 898 e l' art. 148, comma 2 codice civile,
si' da adeguarsi all' art. 156, comma 6 codice civile. l' ordine
giudiziale di pagamento incontra dei limiti quantitativi per il fatto
che si incide su redditi da lavoro: se i beneficiari sono il coniuge
legalmente separato ed i figli minori, la natura alimentare relativo
obbligo consente l' applicazione dell' art. 545 codice procedura
civile. per quanto riguarda il coniuge divorziato, la natura
assistenziale del relativo credito induce a ritenere non giusto che
se ne sacrifichi la possibilita' di un soddisfacimento coattivo per
l' esistenza di esigenze familiari ulteriori. comunque le singole
previsioni che prevedono l' ordine di pagamento si riconducono ad un
unico fondamento che si risolve nella volonta' legislativa di
favorire il soddisfacimento coattivo delle prestazioni di assistenza
patrimoniale che si collegano alla famiglia nucleare prescindendo
dall' attualita' di tali vincoli e dall' impuntabilita' del loro
allentamento o della loro recisione.
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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