| illustrata per sommi capi la funzione delle carte di credito, l' a.
afferma che in quelle bilaterali e' possibile rilevare il
coordinamento di un contratto normativo interno con un documento di
legittimazione. nella dimensione del rapporto cliente-impresa, il
regolamento normativo si risolve, strutturalmente, nel differimento
del pagamento del prezzo degli acquisti effettuati dal portatore
della carta presso l' emittente e nella rilevazione ed esazione, a
scadenze periodiche, del saldo debitorio del primo verso il secondo.
da cio' consegue che i problemi emergenti dall' uso di dette carte
coincidono con quelle relative al contratto normativo (bilaterale).
di maggiore importanza e' il fenomeno delle carte di credito
trilaterali che ricalcano lo schema della delegazione passiva di
pagamento allo scoperto. l' a. dissente dall' opinione comune secondo
cui il portatore vanta un diritto soggettivo, verso l' esercizio
convenzionato, al regolamento in forma delegatoria delle obbligazioni
pecuniarie perche' nella fattispecie che interessa non si e' in
presenza di un contratto a favore di terzo, ma di un c.d. contratto
con prestazioni al terzo che, per il suo tenore, va catalogata tra i
contratti normativi unilaterali. per quanto riguarda il regime di
opponibilita' delle eccezioni tratte dalla valuta esso si atteggia in
maniera problematica nel rapporto delegatorio perche' si deve vedere
se le singole delegazioni di pagamento siano pure o titolate: nella
prima ipotesi si ha un regime di inopponibilita' nella seconda il
contrario. nell' ultimo paragrafo si affronta il problema della
conteggiabilita' al "titolare" della carta dei pagamenti effettuati
sulla base di un ordine invalido, inefficace o falso.
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