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| IDG770601566 | |
| 77.06.01566 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| campobasso gian franco
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| fallimento della societa' per azioni ed esecuzione dei conferimenti
in denaro
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| Riv. dir. civ., an. 22 (1976), fasc. 5, pt. 1, pag. 510-542
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d313; d31220
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| teorico-sistematico
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| formale
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| esaminata la posizione della dottrina rispetto all' art. 150 legge
fallimentare, l' a. afferma che detta norma regola soltanto l'
eventuale fase contenziosa del procedimento di riscossione e ne
propone una costruzione secondo cui con il fallimento il curatore si
sostituisce agli amministratori nell' esercizio del corrispondente
diritto di credito vantato dalla societa'. sara' quindi il curatore a
rendere attuale, da potenziale che era, l' obbligo degli azionisti al
conferimento dei decimi mediante la formale richiesta. in caso di
inadempimento, il curatore potra' proporre al giudice delegato l'
emanazione di ingiunzioni di pagamento nei confronti degli azionisti
morosi: tale proposta non e' vincolante. sul piano sostanziale la
detta norma e' neutra per quanto concerne gli effetti di diritto
sostanziale del fallimento della societa' sull' obbligo di
conferimento degli azionisti. l' art. 150 legge fallimentare non
introduce eccezioni rispetto alla disciplina operante fuori del
fallimento perche' rispetto ad essa e' perfettamente compatibile la
duplice statuizione in base alla quale da un lato il fallimento della
societa' non libera ne' i soci attuali ne' i precedenti titolari
delle quote o delle azioni dall' obbligo di eseguire i conferimenti
promessi dall' altro i conferimenti ancora dovuti sono immediatamente
esigibili per effetto della dichiarazione di fallimento. gli organi
fallimentari nell' esercizio dei predetti poteri saranno tenuti ad
osservare le disposizioni del codice civile che regolano l'
esecuzione dei conferimenti nonche' l' eventuale regolamento
statutario in quanto compatibile con la disciplina legale. l' a.
comunque rifiuta una soluzione generalizzante circa l' applicabilita'
delle norme relative alla gestione ordinaria ed afferma la necessita'
di spostare il discorso sul piano della compatibilita' delle singole
disposizioni legislative e delle concrete clausole statutarie con gli
interessi tutelati dalla legge fallimentare. in tale prospettiva si
verifica l' applicabilita' dell' art. 2356, commi 1 e 2 codice
civile. comunque l' esecuzione dei conferimenti e' subordinata all'
insufficienza del residuo patrimonio sociale ma cio' non esclude agli
azionisti di fornire la prova liberatoria dimostrando la non
necessita' dei versamenti medesimi; nella richiesta degli stessi il
curatore deve rispettare il criterio della proporzionalita'.
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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