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116080
IDG770601566
77.06.01566 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
campobasso gian franco
fallimento della societa' per azioni ed esecuzione dei conferimenti in denaro
Riv. dir. civ., an. 22 (1976), fasc. 5, pt. 1, pag. 510-542
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d313; d31220
teorico-sistematico
formale
esaminata la posizione della dottrina rispetto all' art. 150 legge fallimentare, l' a. afferma che detta norma regola soltanto l' eventuale fase contenziosa del procedimento di riscossione e ne propone una costruzione secondo cui con il fallimento il curatore si sostituisce agli amministratori nell' esercizio del corrispondente diritto di credito vantato dalla societa'. sara' quindi il curatore a rendere attuale, da potenziale che era, l' obbligo degli azionisti al conferimento dei decimi mediante la formale richiesta. in caso di inadempimento, il curatore potra' proporre al giudice delegato l' emanazione di ingiunzioni di pagamento nei confronti degli azionisti morosi: tale proposta non e' vincolante. sul piano sostanziale la detta norma e' neutra per quanto concerne gli effetti di diritto sostanziale del fallimento della societa' sull' obbligo di conferimento degli azionisti. l' art. 150 legge fallimentare non introduce eccezioni rispetto alla disciplina operante fuori del fallimento perche' rispetto ad essa e' perfettamente compatibile la duplice statuizione in base alla quale da un lato il fallimento della societa' non libera ne' i soci attuali ne' i precedenti titolari delle quote o delle azioni dall' obbligo di eseguire i conferimenti promessi dall' altro i conferimenti ancora dovuti sono immediatamente esigibili per effetto della dichiarazione di fallimento. gli organi fallimentari nell' esercizio dei predetti poteri saranno tenuti ad osservare le disposizioni del codice civile che regolano l' esecuzione dei conferimenti nonche' l' eventuale regolamento statutario in quanto compatibile con la disciplina legale. l' a. comunque rifiuta una soluzione generalizzante circa l' applicabilita' delle norme relative alla gestione ordinaria ed afferma la necessita' di spostare il discorso sul piano della compatibilita' delle singole disposizioni legislative e delle concrete clausole statutarie con gli interessi tutelati dalla legge fallimentare. in tale prospettiva si verifica l' applicabilita' dell' art. 2356, commi 1 e 2 codice civile. comunque l' esecuzione dei conferimenti e' subordinata all' insufficienza del residuo patrimonio sociale ma cio' non esclude agli azionisti di fornire la prova liberatoria dimostrando la non necessita' dei versamenti medesimi; nella richiesta degli stessi il curatore deve rispettare il criterio della proporzionalita'.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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