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Documento


116096
IDG770601582
77.06.01582 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de nova giorgio
nullita' relativa, nullita' parziale e clausole vessatorie non specificamente approvate per iscritto
cass., sez. un., 11 novembre 1974, n. 3508
Riv. dir. civ., an. 22 (1976), fasc. 5, pt. 2, pag. 481-489
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3060
teorico-sistematico
formale
l' a. condivide il principio enunciato dalla cassazione, ma non condivide l' affermazione secondo cui la nullita' della clausola vessatoria puo' importare la nullita' dell' intero contratto, in applicazione dell' art. 1419, comma 1, codice civile. secondo l' a. da un lato, la mancanza della specifica approvazione per iscritto rende nulla la clausola vessatoria, nullita' che puo' essere rilevata d' ufficio e fatta valere da entrambi i contraenti; dall' altro, la nullita' della singola clausola non si propaga all' intero contratto, che rimane valido, sostituendosi alla clausola vessatoria nulla la norma corrispondente tratta dallo ius dispositum.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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