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Documento


116301
IDG770601986
77.06.01986 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
scognamiglio francesco
rilievi sull' art. 22 in tema di assicurazione obbligatoria
pret. carpi 6 dicembre 1975
Dir. giur., s. 3, an. 33 (1977), fasc. 2-3, pag. 388-394
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31651
pratico
casistica
contrariamente a quanto affermato dalla decisione in esame, l' a. sostiene che la nuova disciplina in tema di assicurazione obbligatoria, oltre a garantire al danneggiato il risarcimento, intende assolvere anche finalita' di prevenzione e controllo delle iniziative giudiziali dirette contro il responsabile del danno. pertanto, si deve ritenere che il periodo di 60 giorni concesso a partire dalla richiesta di risarcimento all' istituto assicuratore, per consentire a quest' ultimo di accertare l' esistenza e l' ammontare del danno debba essere osservato anche per la proposizione dell' azione diretta contro il responsabile dell' evento dannoso.
art. 22 l. 24 dicembre 1969, n. 990
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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